Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23876 depositata il 26 agosto 2025, stabilisce che la Naspi non va restituita quando contratti a termine vengono convertiti in rapporti a tempo indeterminato, distinguendo tra indennità di disoccupazione e risarcimento per precarietà.
FATTI di CAUSA
” Il lavoratore attuale intimato, assunto con ripetuti contratti di lavoro a termine dalla S.p.A. Terme di Fontecchio, in città di Castello, e beneficiario, successivamente alla conclusione dell’ultimo di tali contratti (31 maggio 2010), dell’indennità di disoccupazione ordinaria per il periodo di un anno (dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2011), ha chiesto che fosse accertata l’infondatezza della pretesa dell’Inps di ripetizione delle somme erogategli a tale titolo.
L’Inps aveva chiesto la restituzione dell’indennità di disoccupazione, corrispondente, nella specie, al trattamento riconoscibile agli operai agricoli con età anagrafica pari o superiore a cinquant’anni, all’esito della decisione del Tribunale di Perugia – adito dal lavoratore per la declaratoria della nullità del temine apposto ai plurimi contratti stipulati senza soluzione di continuità – con sentenza del 17 ottobre 2014, divenuta poi definitiva, con la quale il lavoratore aveva ottenuto la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto dell’accertata illegittimità del termine apposto al primo dei contratti a termine, e la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennizzo, pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010.
Ad avviso dell’Inps, la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 25 maggio 2006, con condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, comma 5, della legge n.183 cit., aveva comportato il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria costituente il requisito per l’erogazione dell’indennità di disoccupazione, ai sensi dell’art.1, co.2, decreto-legge n.181/2000, nel testo applicabile ratione temporis, quale prestazione previdenziale preordinata a garantire un sostegno economico nel periodo ragionevolmente occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro a favore di quanti avessero perso un precedente impiego per ragioni indipendenti dalla propria volontà.
Venuti meno i presupposti per il diritto all’ammortizzatore sociale, vale a dire lo stato di disoccupazione del lavoratore e la privazione di una fonte di reddito in grado di coprire i primi dodici mesi di disoccupazione involontaria, ad avviso dell’INPS il trattamento previdenziale, erogato nel periodo dal 15 giugno 2010 al 16 giugno 2011 in misura pari ad euro 9.472,56, era stato percepito dall’assicurato indebitamente, conseguendone la ripetibilità ai sensi dell’art. 2033 cod.civ.
La domanda proposta dal lavoratore – per la declaratoria d’irripetibilità delle somme pretese dall’INPS – era stata rigettata dal giudice di prime cure sulla premessa della ontologica incompatibilità dell’indennità di disoccupazione con la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per effetto del giudicato formatosi sulla declaratoria d’illegittimità del termine apposto al contratto), ritenuta ancor più pregnante, nella specie, stante la natura onnicomprensiva dell’indennità prevista dall’art. 32 cit., comprensiva anche del periodo di disoccupazione oggetto del giudizio, sia dal punto di vista retributivo sia dal punto di vista contributivo, e per l’ammontare complessivamente riconosciuto al lavoratore, ai sensi dell’art. 32 cit., euro 17.913,23 costituente somma di gran lunga superiore a quella originariamente riconosciuta dall’INPS, a titolo d’indennità di disoccupazione, ammontante ad euro 9.472,56.
In definitiva, per il giudice di prime cure, dall’accertamento giudiziale dell’invalidità delle clausole appositive del termine, dalla conversione del rapporto di lavoro di durata in rapporto a tempo indeterminato e dall’avvenuta corresponsione, da parte del datore di lavoro (o comunque dalla possibilità di percezione, si legge nella motivazione del primo giudice), dell’indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32 cit., il lavoratore aveva ottenuto, in concreto, un vantaggio economico superiore a quello che gli sarebbe spettato qualora la domanda giudiziale fosse stata respinta o egli non l’avesse promossa e, conseguentemente, erano venuti meno, per effetto della pronuncia giudiziale sopravvenuta, i presupposti per il riconoscimento del diritto al trattamento previdenziale.
Il lavoratore assicurato avversava, con il gravame, l’opzione interpretativa del primo giudice. Deduceva l’esistenza solo formale del rapporto di lavoro per effetto dell’anzidetto giudicato, al quale, in realtà, non aveva fatto seguito il versamento dei contributi per il periodo compreso fra la cessazione dell’ultimo contratto a termine e la stessa effettiva riammissione in servizio, che era avvenuta soltanto nel dicembre del 2014, in esecuzione della sentenza; quanto alla somma riconosciuta con quel giudicato, ne rimarcava la natura d’indennizzo forfettario del danno cagionato dall’illegittimo ricorso alle assunzioni a tempo determinato.
La Corte di appello di Perugia, in accoglimento del gravame, ha ribaltato l’esito e dichiarato irripetibile la prestazione erogata dall’INPS sul presupposto che il lavoratore, al tempo dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione, non avesse in atto un rapporto di lavoro, neppure ricostruibile a posteriori per effetto del citato giudicato di conversione del rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’origine (25 maggio 2006).
Per la Corte di merito, nello spazio di tempo trascorso tra la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato e la riammissione in servizio (31 maggio 2010 – dicembre 2014), il lavoratore non aveva percepito alcuna retribuzione né gli erano stati accreditati contributi sulla sua posizione assicurativa (come documentalmente provato), e da tanto derivava l’irripetibilità delle somme pretese dall’INPS, non potendo annettersi alla tutela indennitaria, forfettaria ed onnicomprensiva, riconosciuta con il ridetto giudicato, pari a dodici mensilità di retribuzioni, la natura di corrispettivo del rapporto di lavoro per effetto della ricostituzione, ex tunc, del rapporto di lavoro, come se non si fosse mai interrotto.
Per la Corte di merito, l’indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore, dalla quale esulavano profili di corrispettività del rapporto di lavoro, costituiva il risarcimento forfettizzato del danno conseguente all’accertata illegittimità del termine di durata apposto ai contratti, il che poneva il lavoratore nella condizione di non versare in situazione d’incompatibilità in ordine al trattamento previdenziale erogatogli per i dodici mesi successivi alla scadenza dell’ultimo contratto.
Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, avverso il quale non ha svolto attività difensiva.
L’INPS ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod.proc.civ.
La Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria del 21 agosto 2024, n.22985, ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in considerazione della configurabilità di una questione di massima di particolare importanza e del latente contrasto esistente, nella giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretazione delle disposizioni in materia di tutela del lavoratore assunto con contratto a termine e di restituzione, all’ente previdenziale, dell’indennità di disoccupazione ordinaria.
In particolare, la questione è illustrata sollecitando un intervento nomofilattico in ordine ai riflessi, sull’indennità di disoccupazione, dell’applicazione della tutela introdotta dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, per i contratti di cui sia accertata l’illegittimità del termine di durata, in considerazione del mutato quadro delle tutele apprestato per i contratti a termine da tale legge, oltre che per i licenziamenti, dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal decreto legislativo n. 23 del 2015; del pari si sollecitano le Sezioni Unite a dipanare l’ambito della tutela in questione e l’idoneità ad assicurare, seppur ex post e a fronte di un rapporto di lavoro formalmente ripristinato ex tunc, la realizzazione della finalità di sostegno al reddito a cui è preordinata l’indennità anzidetta, di natura previdenziale e funzionale all’attuazione della previsione dell’art. 38, secondo comma, della Costituzione.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. “
Quindi, la Cassazione distingue tra la realtà fattuale e la finzione giuridica creata dalla sentenza: nel periodo tra la scadenza dell’ultimo contratto e la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore ha vissuto una situazione concreta di disoccupazione, senza percepire stipendio né maturare contributi previdenziali. Questa condizione di effettivo bisogno giustifica appieno il diritto alla disoccupazione, rendendo inapplicabile la restituzione delle somme già erogate.
La Corte opera una distinzione “essenziale” tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale.
Il rapporto di lavoro genera un legame tra datore di lavoro e dipendente. L’indennità risarcitoria, come ammortizzatore sociale, prevista dalla legge 183/2010 ha natura compensativa, risarcisce l’illegittima precarietà e non copre il reddito mancato durante i periodi di inattività.
Il rapporto previdenziale, invece, intercorre tra lavoratore e Inps. L’indennità di disoccupazione nasce per garantire sostegno economico durante un effettivo stato di bisogno, come quello vissuto nel periodo che intercorre tra un contratto scaduto e la stabilizzazione giuridica del rapporto.
La sentenza chiarisce che la ricostruzione “fittizia” della continuità lavorativa non può cancellare retroattivamente il periodo di reale difficoltà. L’Inps non può, quindi, invocare l’art. 2033 del c.c. per chiedere la restituzione di somme corrisposte legittimamente.
