NASpI: Sentenza Corte di Cassazione “sezione unite”- SI al diritto in caso di reintegra al posto di lavoro ma senza stipendio

La Corte di Cassazione a “sezione unite”, con la sentenza n. 23476 del 2025, ha affermando che ciò che conta è la situazione economica concreta del lavoratore, non il semplice dato giuridico.
In altre parole, se un lavoratore viene reintegrato ma non riceve mansioni, stipendio o effettiva possibilità di lavorare, resta comunque disoccupato nella realtà dei fatti. La Corte sottolinea che l’indennità di disoccupazione deve essere una protezione reale e non un mero adempimento formale.

La sentenza, in verità, è basta sull’indennità di mobilità, essendo i casi trattati riferiti al periodo 25.11.2009/25.11.2012, ma la Corte, in più punti della sentenza “equipara” tale indennità, cioè la mobilità, all’indennità di disoccupazione ed al più ampio genus degli ammortizzatori sociali.

La decisione delle Sezioni Unite si basa su un principio fondamentale: il diritto alla indennità di disoccupazione è tutelato dalla Costituzione (articolo 38 Costituzione “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera”), che garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di perdita involontaria del lavoro.

La Corte sottolinea che interpretare la disoccupazione in senso puramente formale significa negare la protezione economica a chi ne ha realmente bisogno. Se il reintegro non porta a un concreto ritorno al lavoro e alla retribuzione, parlare di “contratto valido” è una finzione giuridica. La sentenza stabilisce, quindi, un principio chiaro: la sostanza conta più della forma, e il diritto all’indennità rimane valido finché il lavoratore non percepisce effettivamente uno stipendio.

 

STRALCIO della SENTENZA

L’ordinanza interlocutoria, intervenuta in sede camerale all’esito dell’esame del ricorso dell’Istituto, muovendo dalla appartenenza dell’indennità di disoccupazione e della indennità di mobilità (pur nelle loro differenti caratteristiche e nei differenti presupposti) allo stesso genus degli ammortizzatori sociali operativi nello stato di bisogno del lavoratore e finalizzati a sostenere lo stesso in caso di disoccupazione involontaria, evidenzia come tali indennità costituiscano attuazione dell’art. 38 secondo comma Cost. che riconosce il diritto dei lavoratori alla previsione e alla concreta assicurazione di “mezzi adeguati alle loro esigenze” per il caso di “disoccupazione involontaria”.

Si tratta, come rilevato anche nell’ordinanza interlocutoria, di misure attuative del disposto dell’art. 38, co.2, della Costituzione riconducibili al più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione. In tale alveo si sono susseguiti, nel tempo, interventi legislativi che hanno dapprima potenziato lo strumento dell’indennità di mobilità in discussione (la legge n.223/1991- art 7 co.8 si sovrappone, in sostanza al trattamento per la disoccupazione involontaria, assorbendone la finalità), successivamente sostituendolo con l’introduzione dell’ASPI (legge n. 92/2012) e successivamente della NASPI (legge n. 22/2015).