Inps: Disoccupazione risultate indebite a seguito della riclassificazione dell’impresa nel settore agricolo. Chiarimenti

L’Inps, con proprio messaggio n. 2425 dell’1.8.2025, fornisce le indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente, dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli) e viceversa.

Su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si è stabilito di non fare ricadere gli effetti della riclassificazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di disoccupazione, sui lavoratori interessati in quanto dipendenti del datore di lavoro riclassificato.

Nello specifico, la riclassificazione in argomento riguarda le ipotesi di inesatte dichiarazioni da parte del datore di lavoro. In tale contesto, l’efficacia retroattiva del provvedimento assolve anche alla funzione di incentivare una più attenta collaborazione da parte dei datori di lavoro, favorendo il corretto e legittimo inquadramento previdenziale e contrastando eventuali condotte elusive.

Conseguentemente, il lavoratore, estraneo a tale procedimento amministrativo, non può subire effetti pregiudizievoli derivanti da condotte imputabili esclusivamente al datore di lavoro e a lui non note.

Ne consegue che, fatti salvi i casi di dolo, nelle ipotesi di riclassificazione aziendale in altro settore, conseguente a dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, i lavoratori conservano il diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione.

Pertanto, a parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 56 del 23 aprile 2020, si precisa che, nelle ipotesi di riclassificazione del datore di lavoro da agricolo a non agricolo, i lavoratori interessati – se impossibilitati, per scadenza dei termini, a presentare la domanda di disoccupazione per il settore non agricolo – non sono tenuti a restituire il trattamento già percepito a titolo di indennità di disoccupazione agricola.