Pensioni: L’assegno ordinario d’invalidità “contributivo” va integrato al trattamento al minimo. Sentenza Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94/2025, ha sancito l’illegittimità di un passaggio della Riforma Dini (Legge n. 335/1995) accogliendo un ricorso della Corte di Cassazione, per la precisione l’articolo 1, comma 6.

Quindi, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale – luglio 2025 -, l’assegno ordinario d’invalidità godrà sempre, in presenza dei requisiti reddituali, della possibilità di essere integrato al trattamento minimo INPS, non soltanto a chi, come già avviene, ha svolto attività lavorativa prima del 31 dicembre 1995 (regime retributivo o misto) ma anche a chi, finora escluso, ha lavorato soltanto dal 1° gennaio 1996 (regime contributivo).

Secondo la Consulta la tendenziale corrispondenza tra contribuzione versata ed ammontare del trattamento pensionistico, perno della Riforma del 1995, «perde consistenza proprio con riferimento alla tutela pensionistica per l’invalidità, collegata ad uno stato di bisogno del tutto peculiare, in cui la persona che la richiede ha perso in larga parte la capacità lavorativa».

” La necessità dell’integrazione al minimo è ineliminabile … Nè tale scelta, in danno del pensionato attratto al sistema contributivo, pare potersi giustificare con la discrezionalità rimessa al legislatore, il quale è chiamato a bilanciare l’esigenza previdenziale con l’esigenza di equilibrio della finanza pubblica “

Come prevede la legge 222 del 1984, qualora l’assegno d’invalidità abbia un importo inferiore al trattamento al minimo, esso è integrabile, nel limite massimo del trattamento minimo (603,40 euro per il 2025), con un importo pari a quello dell’assegno sociale (538,69 euro al mese nel 2025).

L’integrazione non compete ai pensionati titolari di reddito, ai fini Irpef, superiore a due volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale (€14.005,94 limite anno 2025).

Per i coniugati l’integrazione non spetta se il reddito, cumulato con quello del coniuge, è superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale (€21.008,91 limite anno 2025) nel caso di coniugio, c’è però una particolare agevolazione: l’integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale purché si rispetti il limite di quelli coniugali. A differenza di quanto accade per il conseguimento dell’integrazione al minimo delle pensioni in cui bisogna rispettare entrambi i limiti – .