L’Inps, con propria circolare n. 109 del 4.7.2025, ha dato attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato del 30 maggio 2024, dopo contrasti giurisprudenziali e pubblica le relative istruzioni relativamente al riconoscimento pensionistico dei periodi di studio universitari e del riscatto dei periodi di servizio per gli Ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitati nell’Arma dei Carabinieri ai sensi del D.Lgs. 177/2016.
Analizziamo la circolare, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :
” In merito al riconoscimento gratuito degli anni di corso universitario, l’art. 32 del D.P.R. 1092/73 consentiva il riconoscimento gratuito dei corsi legali di laurea ai fini pensionistici solo per gli ufficiali militari. Conseguentemente agli ex forestali tale beneficio veniva negato in quanto considerato ad ordinamento civile.
Questo aveva dato origine ad una importante azione di contenzioso ed il Consiglio di Stato, con sentenza 28/12/2021, n. 8680 ha stabilito l’estensione del beneficio previsto dal citato art. 32 anche agli ufficiali transitati nel disciolto Corpo forestale dello Stato transitato, a decorrere dal 1°/01/2017, a seguito della riforma prevista dal D.Lgs. 177/2016. Tale orientamento è stato confermato dalla sentenza del Consiglio di stato 30/05/2024, n. 4841.
PER LE DOMANDE Già PRESENTATE all’INPS SI POSSONO DELINEARE TRE CASISTICHE:
- Domanda presentata dopo il 1° gennaio 2017 (da ufficiale Carabiniere):
→ Si può chiedere il rimborso dell’onere già versato (entro 10 anni). - Domanda presentata prima del 1° gennaio 2017, e interamente pagata:
→ Nessun rimborso previsto, in quanto fatta da civile. - Domanda presentata prima del 1° gennaio 2017, non interamente pagata:
→ Si può chiedere il riconoscimento gratuito della parte residua non pagata.
DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO GRATUITO DEL PERIODO UNIVERSITARIO
- Va presentata all’Amministrazione militare di appartenenza.
- Incide su pensione, anzianità, carriera.
- Effetti sulla pensione:
- Sistema retributivo: utile per diritto e misura.
- Sistema misto: utile per diritto e parte della misura.
- Sistema contributivo: utile solo per il diritto.
RISCATTO ONEROSO di AUMENTI di SERVIZIO ai FINI del TFS
Come è noto le maggiorazioni di servizio sono utili ex se ai fini del trattamento pensionistico ma per essere valorizzate ai fini del TFS devono essere riscattate Pertanto gli aumenti di servizio previsti dall’ art. 3 comma 5 della legge 284/97 (maggiorazione di 1/5 del servizio prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto) è riscattabile a domanda fino ad un massimo di 5 anni. Vi ricordiamo che i contributi riscattati sono deducibili nella denuncia dei redditi.
RISCATTO ai FINI PENSIONISTICI (parzialmente oneroso)
Il comma 3 dell’articolo 5, del D.Lgs n. 165/1997, prevede la possibilità di riconoscimento di aumenti (riscatto), sempre nel rispetto del limite quinquennale delle maggiorazioni, del periodo di servizio comunque prestato a prescindere dal fatto che il personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.
Per servizio comunque prestato dal personale militare, come chiarito dal Ministero della Difesa in qualità di datore di lavoro, si intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso.
La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche con riferimento al periodo trascorso come Allievo presso Enti addestrativi e Accademie Militari, in quanto gli allievi contraggono un vero e proprio arruolamento volontario, dal momento in cui iniziano il loro periodo di servizio, nonché per il periodo di servizio militare di leva espletato dal personale militare in Servizio Permanente Effettivo (SPE).
Tale facoltà può essere esercitata, inoltre, dal personale volontario in ferma breve o prolungata, non in servizio permanente effettivo, a condizione che i periodi oggetto di supervalutazione di un quinto siano collocati successivamente al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/1997 (vedi circolare INPS n. 119/2018).
In SINTESI, la circolare INPS n. 109 del 04/07/2025 prevede che :
- Gli ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato, passati nell’Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017, possono ora ottenere gratuitamente il riconoscimento degli anni universitari ai fini pensionistici, come già previsto per i militari.
- Chi aveva già pagato il riscatto degli anni universitari può chiedere il rimborso se la domanda è stata presentata dopo il 1° gennaio 2017,
- È possibile riscattare (a pagamento) altri periodi di servizio “speciale” ai fini della pensione o del TFS, con un massimo di 5 anni riscattabili.
- E’ necessario apposita domanda all’amministrazione militare di appartenenza. “
