Inps: “Bonus Maroni” su pensioni quota 103 ed anticipate. Istruzioni Operative

L’Inps, con propria circolare n. 102 del 16.6.2025, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi al c.d. incentivo al posticipo del pensionamento, a seguito delle novità introdotte dal comma 161 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha sostituito il comma 286 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedendo la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o al trattamento di pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

A seguito dell’esercizio della predetta facoltà, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, e la somma corrispondente alla stessa è corrisposta interamente al lavoratore, senza la tassazione, come prevede l’articolo 51 comma 2 lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

– il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;

– gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.

Acquisiti i pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dall’Agenzia delle Entrate, si precisa che il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.

 

FACOLTA’ di RINUNCIA all’ACCREDITO CONTRIBUTIVO

La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

Conseguentemente, non hanno facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o conseguito l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore – sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data (cfr. l’art. 1, comma 6, del decreto attuativo).

Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 5, del decreto attuativo). In tali casi l’Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.

La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto attuativo. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.

 

SOGGETTI che POSSONO ACCEDERE all’INCENTIVO e DECORRENZA dell’ESONERO

Possono accedere all’incentivo:

  • siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, entro il 31 dicembre 2025;
  • non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
  • non abbiano conseguito il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

Per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, o trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025.

Le nuove decorrenze non trovano applicazione per i soggetti che accedono ai trattamenti pensionistici anticipati con il cumulo dei periodi assicurativi.

 

ASSETTO, MISURA e DURATA dell’INCENTIVO

Sotto il profilo temporale, l’incentivo in oggetto cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

– esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
– al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
– al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019.

 

EFFETTI sui TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, si precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

 

PROCEDURA di RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo, il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo (on-line sul Sito Inps).

Al riguardo, nel rinviare al contenuto nei messaggi n. 2426 del 28 giugno 2023, n. 2506 del 4 luglio 2024 e n. 799 del 5 marzo 2025, si precisa che è condizione preliminare al riconoscimento dell’incentivo la verifica del requisito di accesso alla misura.

Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del pensionamento, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.

Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.