Il canone televisivo ordinario è una tassa legata al possesso nell’ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. (art. 1 e 2 R.D.L. 21-2-1938 n. 246 e modificazioni successive). Da qualche anno, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale, il pagamento del canone RAI ordinario è stato associato all’utenza elettrica e viene pagato in rate mensili. Nel 2025 l’importo annuo del canone ordinario è pari a 90 euro.
Il Canone RAI Speciale riguarda invece la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare nell’esercizio di un’attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esempio alberghi, bar, Ristoranti, uffici e così via.
Esenzione canone RAI
Alcune categorie di contribuenti sono esonerati dal pagamento del canone RAI:
- i contribuenti che hanno compiuto i 75 anni di età e rientrano in determinati limiti reddituali e non risultano conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti esclusivamente con riferimento all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza;
- diplomatici e militari stranieri;
- coloro che non detengono un apparecchio televisivo.
Gli aventi diritto all’esonero della tassa sul possesso del televisore possono ancora richiedere l’esenzione dal pagamento del Canone RAI per il secondo semestre dell’anno in corso, inviando l’istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2025 .
Se la richiesta si presenta dal 1° febbraio al 30 giugno, si ottiene l’esonero per il secondo semestre dell’anno stesso; se la richiesta si invia tra il 1° luglio al 31 gennaio, l’esonero varrà per tutto l’anno seguente.
Per l’uso domestico residenziale, è necessario inviare una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.
Le varie possibilità:
- utilizzare l’applicativo online disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate, trasmettendo la dichiarazione telematica (“Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato. Articolo 1, comma 153, della legge 28 Dicembre 2015, n. 208”);
- rivolgersi a un intermediario abilitato (come un CAF);
- inviare una raccomandata utilizzando il modello cartaceo compilato e corredato da una copia di un documento di identità (il destinatario è: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino);
- inviare una PEC con dichiarazione e firma digitale all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
Per le persone a basso reddito con più di 75 anni seguono una procedura differente. Nel loro caso, la domanda si fa utilizzando uno specifico modello, una volta sola e senza bisogno di richiedere il rinnovo annuale.
Il modello può essere presentato a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE 1 DI TORINO – UFFICIO CANONE TV – CASELLA POSTALE 22 – 10121 TORINO
