Il 13 maggio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 69 del 2025 del D.L. Pubblica Amministrazione n. 25 del 2025. Tra le molte novità che riguardano vari argomenti, molti dei quali inerenti al rapporto di lavoro due articoli sono dedicati:
- al ripristino dell’accesso alle pensioni anticipate con almeno 65 anni di età e i requisiti per la pensione anticipata e all’estensione dell’assegno ordinario di invalidità ai dipendenti pubblici.
Analizziamo la legge, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :
” Con l’art.12, comma 11, il Legislatore ha introdotto una norma transitoria limitatamente al biennio 2025-2026 con la quale si prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere, con decisione motivata e con specifico riferimento ad esigenze organizzative, il rapporto di lavoro intercorrente con il personale in possesso di un’età anagrafica inferiore di massimo due anni (attualmente 65 anni) rispetto a quella di 67 anni ordinariamente prevista.
Per l’applicazione di tale possibilità sono state previste determinate condizioni:
– la risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno sei mesi;
– il personale interessato dovrà avere maturato i requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione;
– potrà essere coinvolto il personale nel limite massimo del 15% .
La norma non si applica al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, mentre si applica il personale sospeso dall’impiego a causa di un procedimento penale, laddove, dopo il proscioglimento, abbia ottenuto il ripristino o il prolungamento del rapporto di lavoro.
L’art. 16 ha previsto l’estensione dell’assegno ordinario di invalidità (fino ad oggi previsto solo per i lavoratori privati) anche agli iscritti alle gestioni pubbliche e al alcuni Fondi Speciali dell’INPS per i quali non era ammesso pertanto, potranno accedere alla prestazione gli iscritti:
- alla CTPS
- alla CPDEL
- alla CPS
- alla CPI
- alla CPUG
- ai Fondi pensione di Ferrovie dello Stato e Poste Italiane.
La nuova regola si applica al personale assunto a partire dal 15/03/2025 ovvero dalla data dell’entrata in vigore del D.L. e, come per i lavoratori privati, concede a tale personale, dietro presentazione della domanda ed in caso di riconoscimento di invalidità superiore al 67% di continuare a svolgere l’attività lavorativa e cumulare parzialmente allo stipendio l’assegno ordinario.
Il trattamento di fine servizio/fine lavoro o equipollente sarà erogato nel termine di 3 mesi dalla data di cessazione dal servizio (come previsto dalla norma attuale in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità/invalidità).
Rimaniamo in attesa delle circolari INPS che forniscano le modalità applicative delle nuove disposizioni soprattutto per la presentazione delle domande di assegno ordinario.
In merito al pensionamento del personale che ha maturato i requisiti per la pensione anticipata contestualmente ai 65 anni di età riteniamo che si applichino le stesse modalità per il pensionamento (ora soppresse) previsto al raggiungimento dei precedenti limiti ordinamentali. Nel ricordare che l’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro è solo a discrezione dell’amministrazione ed in presenza di un provvedimento di collocamento a riposo d’ufficio al compimento dei 65 anni va presentata, alla competente gestione pubblica dell’INPS, una domanda di pensione anticipata specificando nelle note che si tratta di una risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come previsto dall’art. 12, comma 11.
Questa tipologia di pensione dovrebbe prevedere che la prima tranche del TFS sarà liquidato dopo 12 mesi + 3 dalla data di cessazione dal servizio. “
