L’Inps, con propria circolare n. 96 del 26.5.2025, riepiloga il quadro normativo relativo al rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione e si forniscono le relative indicazioni operative.
Analizziamo la circolare, con il commento della ns. esperta, Volponi Rita – Consulente Enasc degli Ammortizzatori Sociali dell’Inps:
” La presente circolare, ribadendo le indicazioni già fornite dall’INPS con le precedenti circolari n. 25/1981 e n. 29/2017, fornisce indicazioni sulle disposizioni che regolano la materia in argomento indicando le istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte per le giornate o le ore di riposo fruite, rispettivamente, dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione stessa.
Beneficiari e regole di determinazione della retribuzione spettante
Il diritto alla giornata o alle ore di riposo e alla relativa retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.
L’INPS è tenuto a rimborsare il datore di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo.
Pertanto, al lavoratore che ha effettuato la donazione sangue spetta la retribuzione che sarebbe stata percepita in busta paga (con riferimento alle voci fisse e continuative a esclusione degli elementi retributivi che non abbiano carattere ricorrente) in caso di effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
Al lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, diversamente, spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.
Pertanto, il lavoratore dipendente inidoneo ha diritto alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta per le ore non lavorate comprese nell’intervallo di tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.
Tale intervallo di tempo deve essere calcolato con riferimento sia al tempo di permanenza presso il centro trasfusionale sia al tempo necessario per lo spostamento del lavoratore alla sede di servizio.
Presupposti e requisiti per il rimborso
Donazione completa
- A) Limite quantitativo minimo della donazione
Il quantitativo minimo che la donazione di sangue deve raggiungere, affinché sussista sia il diritto del lavoratore alla giornata di riposo che alla relativa retribuzione, con conseguente facoltà del datore di lavoro di chiedere il rimborso, è fissato in 250 grammi. Il quantitativo di sangue prelevato deve essere indicato nel certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo che deve altresì riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione /Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione, i dati anagrafici del donatore (rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati), la gratuità della donazione, nonché il giorno e l’ora del prelievo;
- B) Centri autorizzati al prelievo
Il prelievo di sangue deve risultare dal certificato redatto dal medico responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale (o della relativa articolazione organizzativa) o dell’unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome. Il certificato, inoltre, deve riportare il codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta presso la quale è avvenuta la donazione.
- C) Dichiarazione del donatore
Il godimento della giornata di riposo e della relativa retribuzione, specificata nel suo ammontare, nonché la gratuità della cessione del sangue, devono risultare dalla dichiarazione rilasciata dal donatore, come previsto dall’articolo 6 del D.M. 8 aprile 1968.
Inidoneità alla donazione
L’articolo 1, comma 1, del D.I. 18 novembre 2015 elenca i casi di inidoneità alla donazione per i quali è garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. Tali casi comprendono:
- a) sospensione o esclusione del donatore per motivi sanitari, secondo i criteri di esclusione o sospensione dalla donazione, previsti dalla normativa vigente;
- b) mancata decorrenza dei tempi di sospensione, previsti dalla normativa vigente, tra una donazione e la successiva;
- c) rilevata esigenza di non procedere al prelievo per specifico emocomponente e/o gruppo sanguigno, in base alla programmazione dei bisogni trasfusionali.
Come previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo 1, “la non idoneità del donatore è certificata dal medico, responsabile della selezione del donatore, del servizio trasfusionale o relativa articolazione organizzativa o dell’Unità di raccolta, gestita dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle Regioni e dalle Province autonome.
Contribuzione figurativa
Per le giornate/ore in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per effettuare la donazione di sangue e il datore di lavoro richieda il rimborso o il conguaglio della retribuzione corrisposta viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale il lavoratore dipendente è iscritto.
La valorizzazione della contribuzione figurativa avviene sulla base della retribuzione persa di cui all’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ossia in base all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo nei casi di anticipo e di conguaglio della retribuzione deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi e deve essere valorizzato nel flusso Uniemens secondo quanto precisato ai paragrafi 3.1 e 3.3 della presente circolare e con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica secondo quanto indicato al precedente paragrafo 3.2 (cfr. anche la circolare n. 37/2023). “
