L’Inps, con propria circolare n. 93 del 21.5.2025, fornisce le indicazioni in ordine agli obblighi contributivi derivanti dall’esercizio della facoltà di cui all’articolo 42 del “Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea”, in relazione al personale dipendente delle Amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, iscritto alla Gestione pubblica, collocato fuori ruolo ai sensi della legge n. 1114/1962, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea in qualità di agente temporaneo.
Analizziamo la circolare, con il commento del ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :
” Fanno parte delle istituzioni europee:
- Parlamento europeo
- Consiglio europeo
- Consiglio dell’Unione europea
- Commissione europea
- Corte di giustizia dell’Unione europea
- Banca centrale europea
- Corte dei conti europea.
Con le precedenti circolari l’INPS aveva specificato che la tutela della normativa italiana ai fini del diritto al trattamento di quiescenza deve coordinarsi con quella prevista dal Regolamento europeo, durante l’incarico, che la tutela pensionistica sia assicurata esclusivamente dal Fondo dell’Unione. Pertanto le amministrazioni di appartenenza sono esentate dal versamento di qualsiasi tipologia di contribuzione. Tali disposizioni riguardano solo il personale iscritto alla Gestione pubblica INPS, collocato fuori ruolo ex legge 1114/1962.
Restano, invece a carico delle amministrazioni di appartenenza gli obblighi contributivi obblighi verso i Fondi TFS/TFR, ex ENPAS, ex INADEL, Gestione Credito, ENPDEP, ENAM, calcolati su retribuzione “virtuale”.
La normativa europea, per l’agente temporaneo ha previsto che, alla data di cessazione dal servizio, ha diritto alla pensione di anzianità e al trasferimento della contribuzione maturata nel Fondo europeo parte dei contributi UE alla posizione contributiva italiana.
Altra possibilità per l’agente è di chiedere al momento dell’assunzione o durante l’attività di servizio, il versamento di parte della contribuzione nella gestione italiana al fine di costituire o mantenere la posizione assicurativa aperta nel paese di origine. In questo caso deve inviare -un’apposita istanza da inviare al PMO (Uffico Paymaster) della Commissione Europea e anche all’Amministrazione di provenienza.
L’accertamento ed il trasferimento dei diritti a pensione U.E. è affidata al Polo specialistico istituito presso la Direzione provinciale INPS di Avellino che deve accertare:
– l’ultima retribuzione percepita dall’amministrazione pubblica datrice di lavoro all’atto del collocamento fuori ruolo;
– la verifica dell’aliquota scelta;
– il calcolo dell’aliquota minima in base alla retribuzione;
– la gestione dei versamenti mensili (entro il 16 del mese successivo);
– IBAN di versamento: IT30W0100004306CS0000011283 che corrisponde al conto di contabilità speciale intestato alla Direzione provinciale di Avellino.
Riproporzionamento della retribuzione
Considerando le aliquote contributive di finanziamento alla Gestione pubblica sono più alte dell’aliquota UE che risulta inferiore a quella italiana, la retribuzione da accreditare va riproporzionata dell’imponibile da accreditare nella posizione assicurativa italiana riducendo quanto dichiarato dall’ufficio competente del Fondo pensionistico dell’U.E., in modo tale che gli imponibili accreditati siano omogenei e parametrati alle aliquote vigenti nell’ordinamento giudico italiano. A tale scopo è necessaria l’applicazione alla retribuzione comunitaria dei coefficienti presenti nell’Allegato 1.
Istruzioni Operative
L’amministrazione di provenienza deve procedere all’invio del Uniemens-ListaPosPA con codice servizio “3Y”ed inviare al Polo di Avellino la DMA manuale per la Cassa pensionistica.
Anche chi non esercita la facoltà usa il codice sospensione “62”.
Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili di pertinenza delle ex Casse INPDAP le rilevazioni contabili devono essere effettuate manualmente utilizzando i nuovi conti contabili: INS21116/INR21116 per versamenti da agenti UE in collocamento fuori ruolo.
Nulla, invece, è cambiato per le rilevazioni contabili degli obblighi contributivi che rimangono in vigore nei confronti delle casse previdenziali (ex ENPAS, ex INADEL) per il pagamento del TFS/TFR. “
