L’Inps, con propria circolare n. 95 del 26.5.2025, fornisce le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2025.
Analizziamo la circolare, con il commento della ns. esperta, Volponi Rita – Consulente Enasc degli Ammortizzatori Sociali dell’Inps:
” Il comma 218 del medesimo articolo 1, ha previsto che le elevazioni dell’indennità trovano applicazione rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Per accedere all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Le indicazioni della presente circolare, riferite ai lavoratori iscritti nella gestione privata, sono comunicate su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto riguarda i dipendenti del settore pubblico, il riconoscimento del diritto al congedo in argomento e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite
Platea dei destinatari
Avendo il legislatore modificato solo l’art.34 del D.Lsgv 151/2001 la platea dei destinatari cui si rivolge la novella normativa e conseguentemente l’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.).
Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per i mesi di congedo parentale spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
Elevazione dell’indennità dal 60% all’80% della retribuzione per l’ulteriore mese di congedo parentale di cui alla legge di Bilancio 2024 ed elevazione dell’indennità dal 30% all’80% per un ulteriore mese di congedo parentale
La modifica normativa non aggiunge ulteriori mesi di congedo parentale indennizzato, ma dispone l’elevazione dell’indennità per il mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024 dal 60% all’80% della retribuzione e prevede una nuova elevazione dal 30% all’80% per un ulteriore mese rispetto alle elevazioni già previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023) e dalla legge di Bilancio 2024.
Pertanto, con la nuova formulazione dell’articolo 34, comma 1, del T.U. l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.
L’elevazione dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Infine, l’elevazione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria
Decorrenza della nuova disposizione
Come anticipato, ai sensi del comma 218 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 le disposizioni introdotte dal novellato articolo 34, comma 1, del T.U. si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:
– al 31 dicembre 2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
– al 31 dicembre 2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025.
Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro egli eventuali giorni non fruiti prima del parto.
La domanda va presentata mediante l’apposito applicativo secondo le note modalità “
