L’Inps, con propria circolare n. 94 del 21.5.2025, fornisce chiarimenti relativamente agli effetti previdenziali dell’esecuzione del contratto di soccida.
La soccida, di cui agli articoli 2170 e seguenti del codice civile, è uno strumento negoziale in uso nel settore agricolo, volto all’esercizio in comune dell’attività di allevamento, attraverso la combinazione del capitale e del lavoro, al fine di valorizzare le specifiche caratteristiche produttive delle imprese zootecniche e incrementare la produzione del bestiame e dei prodotti derivati.
Il suo utilizzo ha subito nel tempo una notevole diffusione, essendo impiegato anche nell’ambito delle intese di filiera e dei contratti quadro di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
In tale contesto, la soccida costituisce uno schema contrattuale ricorrente che regola i rapporti di approvvigionamento tra gli allevatori e gli imprenditori non agricoli che svolgono a valle attività industriali o commerciali i quali, in veste di soccidanti, non forniscono solo all’allevatore-soccidario gli animali da allevare, ma anche i mangimi e tutti i servizi necessari affinché il prodotto finale corrisponda agli standard previsti dall’industria per la successiva macellazione, trasformazione e vendita al dettaglio delle carni tramite i canali della grande distribuzione organizzata.
L’utilizzo della soccida comporta la gestione di aspetti che hanno importanti riflessi sia sul piano tributario che su quello previdenziale e dai quali sono scaturiti contenziosi con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Tanto premesso, anche al fine di deflazionare il contenzioso previdenziale in essere e di prevenire ulteriori controversie, con la presente circolare si forniscono istruzioni volte a inquadrare gli effetti sul piano previdenziale e nei confronti delle parti contrattuali datrici di lavoro dell’esecuzione del contratto di soccida nell’economia delle imprese zootecniche e delle imprese di trasformazione a valle della filiera.
