L’Inps, con propria circolare n. 23 del 28.1.2025, comunica che dal 1° gennaio 2025 la pensione minima sale a 603,40 euro e l’assegno sociale passa a 538.69 euro e recepisce l’indicizzazione allo 0,80% dal 1° gennaio 2025, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
L’articolo 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025 ha prorogato fino al 2026 l’incremento per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo introdotto dall’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La misura percentuale dell’incremento è pari a +2,2% per l’anno 2025 e a +1,3% per l’anno 2026.
Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a riconoscere tale incremento, ove spettante, nella percentuale prevista per l’anno 2025, come riportato nella tabella sottostante.
| INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge n. 197/2022, come modificato dall’art. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025) | |||
| Trattamento Minimo | %
incremento |
Incremento massimo riconosciuto | Importo massimo riconosciuto |
| 603,40 € | 2,2% | 13,27 € | 616,67 € |
Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio Inps n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che:
- l’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
- per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
- nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;
- nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;
- per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.
Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2025 per la generalità delle pensioni
L’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
- nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo;
- nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo.
Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2025.
| Dal | Fasce di importo | % indice perequazione da attribuire | Aumento del | Fasce di importo | |
| da | a | ||||
| 1° gennaio
2025 |
Fino a 4 volte il TM | 100 | 0,80% | – | 2.394,44 |
| Oltre 4 e fino a 5 volte il TM | 90 | 0,72% | 2.394,45 | 2.993,05 | |
| Oltre 5 volte il TM | 75 | 0,60% | 2.993,06 | – | |
Nella stessa circolare, l’Istituto rivaluta anche i trattamenti per le vittime di guerra, superstiti orfani, rivalutazione delle quote dovute ad altro beneficiario, accompagnamento a pensione.
Allegato Rinnovo Tabelle Inps anno 2025
