NASpI e Assenza Ingiustificata : istruzioni I.N.L. e modello per comunicazione assenza

L’INL pubblica le prime indicazioni operative relative alla nuova norma introdotta con il Collegato Lavoro, che prevede le dimissioni volontarie in caso di assenze ingiustificate che superano i 15 giorni consecutivi, senza diritto alla NASPI.

Le dimissioni volontarie scattano per i dipendenti che superano i 15 giorni di assenza ingiustificata, tenendo conto di quanto indicato nei singoli CCNL. Tuttavia, il passaggio non è automatico.

Quindi, facendo seguito alla Legge sul Collegato Lavoro n. 203/2024, che ha introdotto, nell’articolo 19 , l’obbligatorietà , da parte del datore di lavoro, della comunicazione alla Sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro dell’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, specificando, appunto, che l’articolo 26 del D.Lgs. n. 151 del 2015 è stato integrato con l’articolo 19 e che è compito del datore di lavoro inviare la relativa comunicazione, facendo valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.

Prima, però, sempre il datore di lavoro,  dovrà verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato l’effettivo termine indicato nel contratto collettivo nazionale (CCNL)  applicato, fermo restando che devono essere trascorsi almeno 15giorni dall’inizio del periodo di assenza.

Sulla base della comunicazione pervenuta e di eventuali altre informazioni già in possesso degli Ispettorati territoriali, gli stessi potranno avviare la verifica sulla “veridicità della comunicazione medesima”. In tal senso gli Ispettorati potranno dunque contattare il lavoratore – ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili – al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Al fine di non vanificare l’efficacia di eventuali accertamenti, gli stessi dovranno essere avviati e conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.

Secondo il dettato normativo “il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo”. In altri termini, ordinariamente, sulla base del protrarsi della assenza ingiustificata e della citata comunicazione da parte del datore di lavoro, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per dimissioni del lavoratore. Pertanto, una volta decorso il periodo previsto dalla contrattazione collettiva o quello indicato dal legislatore ed effettuata la comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, il datore di lavoro potrà procedere alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro.
L’effetto risolutivo del rapporto potrà tuttavia essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Al riguardo il legislatore pone dunque in capo al lavoratore l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare gli stessi al datore di lavoro (ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averli comunicati.