L’Inps, con proprio messaggio n. 184 del 17.1.2025, comunica che la procedura per la presentazione del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati è stata inibita, per gli eventi di cessazione di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.
Questo in virtù dell’articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), che ha disposto la disapplicazione della legge 25 luglio 1975, n. 402, come da noi già comunicato in data 6.1.2025 .
Riportiamo qui di seguito il ns. intervento in merio alla NASpI sui ripatriati
Disoccupazione ai rimpatriati
La legge 25 luglio 1975, n.402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.
Brutte notizie per i c.d. “lavoratori rimpatriati”, che, lavorando all’estero, vengono o licenziati o in scadenza di contratto stagionale, rimpatriano in Italia; a partire dal 1° gennaio 2025 non hanno più diritto alla “NASpI rimpatriati”, prevista dalla legge 402 del 1975.
Quindi, agli stessi, resta solo la possibilità di chiedere la “normale” NASpI, se rientrano nelle regole della stessa, come prevede la legge, articoli 1 – 14, Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 22 , e la relativa circolare Inps n. 94 del 2015 .
Con tale circolare, l’Inps, nel disciplinare la prestazione di disoccupazione NASpI, ha previsto che il lavoratore, per poter percepire la suddetta prestazione, oltre a versare in stato di disoccupazione, deve far valere almeno tredici settimane di contribuzione -contro la disoccupazione – nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (punto 2.2 lett. b della circolare).
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, l’Inps, al punto 2.2. lett. b della circolare, ha espressamente previsto che si considerano utili “… i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione …”.
Quanto alla durata della prestazione, al punto 2.5 della predetta circolare, è espressamente previsto che “ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondi i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2. b)”, tra cui, appunto, anche i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari.
