L’Inps, con proprio messaggio n. 149 del 15.1.2025, comunica che il servizio per la presentazione delle domande per l’anno 2024 per l’indennità IDIS, rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda, rettificando quanto comunicato con il messaggio n. 112 del 13.1.2025.
Inoltre, l’Istituto precisa che, in base alla Legge di Stabilità 2025 articolo 1 comma 611, sono state modificati gli articoli 2 e 3 del D.Lgs n. 175 del 2023, con i seguenti requisiti:
1) il requisito reddituale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 175/2023, di accesso alla misura in argomento, prevedendo che l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
2) il requisito contributivo di cui alla lettera d) del medesimo comma 1 dell’articolo 2, riducendo a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60 accreditati al medesimo Fondo;
3) l’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, sopprimendo la previsione di cui al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo, che prevedeva la non computabilità, ai fini della determinazione della durata dell’indennità di discontinuità, dei periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
4) il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 175/2023, ampliando il termine di presentazione della domanda di accesso all’indennità di discontinuità alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo.
