Inps: Indennità Antitubercolari . I nuovi importi a partire dal 2025

L’Inps, con propria circolare n. 2 del 10.1.2025, comunica che per effetto di quanto determinato dal decreto 15 novembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2024 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2023 (determinato in via provvisoria in misura pari al 5,4% dal decreto 20 novembre 2023 del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a +0,8% dal 1° gennaio 2025 e a +5,4% dal 1° gennaio 2024 e di conseguenza gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari, correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, risultano pari a quanto di seguito riportato :

 

gennaio 2024

gennaio 2025

Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 15,67 € 15,80
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 €   7,84 €   7,90
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 26,12 € 26,33
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera) € 13,06 € 13,16
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 105,38 € 106,22

 

Si ricorda che l’aggiornamento di cui trattasi è operato a decorrere dal 1° gennaio 2025 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 15,80 euro, deve essere erogata quest’ultima.