L’Inps, con proprio messaggio n. 87 del 10.1.2025, comunica che l’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 202/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 302 del 27 dicembre 2024, – recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” che è intervenuto sulla materia di cui alla circolare Inps n. 58/2024, in continuità con il quadro normativo vigente negli anni precedenti -, ha esteso dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 i periodi retributivi per i quali opera l’inapplicabilità, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2025, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che l’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 202/2024 ha altresì differito al 31 dicembre 2025 il termine, previsto dal comma 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, entro il quale le pubbliche Amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.
Inoltre, l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024 ha modificato l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prorogando fino al 31 dicembre 2025 (dal 31 dicembre 2024) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.