Inps: Rinnovo dei contratti di cessione del quinto della pensione. Implementazione del programma

L’Inps, con proprio messaggio n. 85 del 10.1.2025, comunica che, nell’ottica di semplificare le attività di verifica amministrativa, la procedura telematica dedicata, denominata “Quote Quinto”, è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini, che “non si può contrarre una nuova cessione prima che siano stati pagati i 2/5 delle rate pattuite nel contratto”, come stabilito dalla Banca d’Italia con gli Orientamenti di vigilanza del 30 marzo 2018, la quale ha anche dettato alcune “buone prassi” che i soggetti finanziari devono seguire al fine di assicurare comportamenti riconducibili ai principi di trasparenza e di correttezza.

In osservanza di quanto sopra riportato, qualora i contratti di rinnovo siano stati notificati dalle Banche/Società finanziarie anteriormente alla scadenza dei termini sopra indicati e, quindi, del pagamento dei due quinti delle rate pattuite nel contratto oggetto di rinnovo – come precisato dalla Banca d’Italia – l’INPS, in qualità di terzo debitore ceduto, deve emanare un provvedimento di rigetto.

A tale fine, l’Inps invita le Banche/Società finanziarie che operano nel settore della cessione del quinto su pensione a non inviare all’Istituto alcuna liberatoria relativa all’avvenuta estinzione del finanziamento oggetto di rinnovo, nonché qualsiasi altra documentazione cartacea o tramite PEC extra procedura (a eccezione del conto estintivo e ricevuta del CRO/documento equivalente comprovanti l’estinzione del prestito oggetto di rinnovo esterno).