L’Inps, con proprio messaggio n. 85 del 10.1.2025, comunica che, nell’ottica di semplificare le attività di verifica amministrativa, la procedura telematica dedicata, denominata “Quote Quinto”, è stata implementata con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini, che “non si può contrarre una nuova cessione prima che siano stati pagati i 2/5 delle rate pattuite nel contratto”, come stabilito dalla Banca d’Italia con gli Orientamenti di vigilanza del 30 marzo 2018, la quale ha anche dettato alcune “buone prassi” che i soggetti finanziari devono seguire al fine di assicurare comportamenti riconducibili ai principi di trasparenza e di correttezza.
In osservanza di quanto sopra riportato, qualora i contratti di rinnovo siano stati notificati dalle Banche/Società finanziarie anteriormente alla scadenza dei termini sopra indicati e, quindi, del pagamento dei due quinti delle rate pattuite nel contratto oggetto di rinnovo – come precisato dalla Banca d’Italia – l’INPS, in qualità di terzo debitore ceduto, deve emanare un provvedimento di rigetto.
A tale fine, l’Inps invita le Banche/Società finanziarie che operano nel settore della cessione del quinto su pensione a non inviare all’Istituto alcuna liberatoria relativa all’avvenuta estinzione del finanziamento oggetto di rinnovo, nonché qualsiasi altra documentazione cartacea o tramite PEC extra procedura (a eccezione del conto estintivo e ricevuta del CRO/documento equivalente comprovanti l’estinzione del prestito oggetto di rinnovo esterno).