Inps: Congedo di paternità obbligatorio – Domanda e prescrizione entro un anno

L’Inps, con proprio messaggio n. 4301 del 17.12.2024, fornisce alcuni chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs. n. 151 del 26.3.2001 (T.U. sulla maternità e paternità).

Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge n. 138 dell’11.1.1943, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico.

Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. n. 639 del 30.4.1970. Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.

In sostanza, quindi, per non perdere il diritto alla prestazione il padre lavoratore dipendente deve presentare la domanda entro un anno dalla fine dell’evento, in caso di pagamento diretto dopo un anno dal giorno successivo all’ultimo indennizzabile – ovvero dalla scadenza di ogni singolo periodo di paga (quadrimestrale o mensile) in cui il lavoratore avrebbe dovuto ricevere, da parte del datore di lavoro, l’indennità in caso di pagamento a conguaglio.

Inoltre, essendo la prestazione in parola annoverabile tra le «prestazioni temporanee», l’azione giudiziaria può essere proposta nel termine di decadenza annuale previsto dall’articolo 47 del Dpr. n, 639/1970. Il termine di un anno, conclude l’Inps, peraltro si armonizza con quanto previsto per il congedo di maternità.