Continuando nelle valutazione del disegno di legge n. 1264, approvato dal Senato, ora affrontiamo l’articolo 27.
Art. 27.
(Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)
1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, già iscritti all’Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245,della legge 23 dicembre 1996, n.662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all’INPS della volontà di adesione.
2. L’adesione alla gestione di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre1996, n.662, è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall’iscrizione.
Abbiamo chiesto un commento al ns. esperto, Affaticati Rodolfo – Consulente Enasc di Previdenza Pubblica :
” L’articolo 27 del c.d. collegato al lavoro prevede che l’iscrizione al Fondo credito potrà avvenire, dietro presentazione di un’apposita domanda, in qualsiasi momento anche dopo la cessazione dal servizio e, pertanto si configura come una nuova riapertura dei termini.
Come è noto tutti i dipendenti pubblici in attività di servizio sono iscritti obbligatoriamente al Fondo mentre i dipendenti pubblici, non iscritti alla gestione pubblica, possono aderire volontariamente entro 30 giorni dall’assunzione. Con la risoluzione del rapporto di lavoro cessa l’iscrizione salvo che il pensionando non manifesti la volontà, entro l’ultimo giorno di servizio, di rimanere iscritto.
L’art. 27 sopra citato prevede che gli aventi diritto possano aderire alla Gestione Unitaria inviando all’INPS una comunicazione con la quale esprimono la volontà di adesione senza porre alcun termine.
Le nuove disposizione riguardano:
- pensionati ex dipendenti pubblici titolari di trattamenti pensionistici erogati dalle Casse della Gestione Pubblica (CTPS, CPDEL, CPI, CPS, Cassa pensioni Ufficiali Giudiziari);
- pensionati di Enti o Amministrazioni pubbliche che non sono titolari di pensione a carico della Gestione Pubblica ex dipendenti enti pubblici non economici, ARAN, Agenzie (iscritti al FPLD, INPGI);
- dipendenti di Enti o Amministrazioni pubbliche non iscritti alla Casse pensionistiche o alle gestioni previdenziali (ex ENPAS, ex INADEL) per i trattamenti di fine servizio. Questi soggetti potranno, da oggi, iscriversi al Fondo Credito anche se sono trascorsi 30 giorni dall’assunzione o dalla data di cessazione dal servizio.
Viene confermato che l’adesione è irrevocabile e le prestazioni creditizie e sociali potranno essere richiesto solo dopo un anno dalla data di iscrizione. “
E’ ovvio che restiamo in attesa, tornando sull’argomento, della relativa circolare dell’Inps, che chiarirà sicuramente, tutti i relativi dubbi sull’argomento.
