Continuando nelle valutazioni del disegno di legge n. 1264, approvato dal Senato, ora affrontiamo l’articolo 29.
Art. 29.
(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)
1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all’articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n.232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande acquisite, di cui al comma1, trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n.88, e dall’articolo11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23maggio 2017, n.87, residuano le necessarie risorse finanziarie.
Si ricorda che, fino a quest’anno, cioè il 2024, le domande di acceso alla certificazione per i relativi benefici pensionistici erano differenti:
- Per l’Ape Sociale, entro il 31 marzo, entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre;
- Per la Pensione anticipata ai Precoci, entro il 1° marzo ed entro il 30 novembre.
E’ ovvio che restiamo in attesa, tornando sull’argomento, della relativa circolare dell’Inps, che chiarirà sicuramente, tutti i relativi dubbi sull’argomento.
