NASpI: novità per l’anno 2025. Stop al diritto in caso di assenza ingiustificata dal lavoro

Il Senato, nella seduta di mercoledì 11 dicembre 2024, con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un’astensione, ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1264 recante disposizioni in materia di lavoro, d’iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio.

Queste le principali novità previste nella disposizione legislativa:

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo n. 81/2008
Art. 6 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione
Art. 7 – Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne
Art. 8 – Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali
Art. 10 – Modifiche in materia di somministrazione di lavoro
Art. 11 – Norma di interpretazione autentica in materia di attività stagionali
Art. 13 – Durata del periodo di prova
Art. 14 – Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile
Art. 15 – Misure in materia di politiche formative nell’apprendistato
Art. 17 – Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti
Art. 18 – Unico contratto di apprendistato duale
Art. 19 – Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 20 – Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro
Art. 25 – Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva

 

Ora, con questo articolo, al quale ne seguiranno altri per gli argomenti di cui sopra, tratteremo l’articolo 19.

Art. 19. (Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)

1. All’articolo 26 del decreto legislativo14 settembre 2015, n.151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione
medesima.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo.

Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza ».

 

In questo caso, dopo circa 1 anno, l’attuale esecutivo ha attuato quanto era nell’aria già lo scorso anno (cliccare su questo link NASpI: stretta per le assenze ingiustificate – Patronato ENASC) .

Quindi STOP al licenziamento obbligato, indotto dal lavoratore a tempo indeterminato che mira a lasciare l’impiego ma che non vuole perdere il diritto ad ottenere la NASpI, l’indennità di disoccupazione che può essere richiesta solo da parte dei lavoratori che hanno perso il lavoro involontariamente.

L’attuale normativa impone al datore di lavoro l’onere di procedere al licenziamento in caso di assenza ingiustificata, con la conseguenza di doverne anche pagare i relativi costi.

Con la nuova norma, il lavoratore a tempo indeterminato deve “giustificare la sua assenza”  –  l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza –

In caso contrario, ” Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dall’articolo 19 ” e di conseguenza niente NASpI, in quanto trattasi di dimissioni, non essendo il datore di lavoro a licenziare il lavoratore per assenza ingiustificata, evitando peraltro di dover versare anche il ticket di licenziamento.

E’ ovvio che restiamo in attesa, tornando sull’argomento, della relativa circolare dell’Inps, che chiarirà sicuramente, tutti i relativi dubbi sull’argomento.