Pensioni 2025: Ape Sociale e la Pensione ai Precoci verso l’unificazione dei termini

Il disegno di legge sul lavoro 2024, approvato alla Camera ed ora all’esame del Senato, all’articolo 29 prevede l’unificazione dei  tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, c.d. Pensione quota 41 o ai Precoci, stabilendo che tali domande sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Tali termini sono posti in relazione alle attività amministrative dell’INPS, compresa quella sul monitoraggio del rispetto dei limiti di
spesa stabiliti per i medesimi istituti, e non concernono la decorrenza dei trattamenti in oggetto.

Il beneficio per i precoci, tuttavia, è strutturale mentre l’ape sociale è sperimentale e, pertanto, viene rinnovato di anno in anno. Il Governo ha già annunciato la proroga sino al 31 dicembre 2025.

Di conseguenza l’Inps comunicherà ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica entro:

  • il 30 giugno, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo;
  • il 15 ottobre, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio;
  • il 31 dicembre, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre dello stesso anno.

Resta fermo che le domande acquisite trovano accoglimento esclusivamente se, all’esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio dell’Inps, residuano le necessarie risorse finanziarie. Qualora l’onere finanziario accertato per l’accoglimento delle domande sia superiore alle risorse disponibili l’Inps provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell’indennità loro dovuta.

Qualora risultino perfezionati tutti i requisiti, le prestazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo all’invio della domanda di trattamento che deve essere presentata contestualmente o successivamente alla domanda di verifica previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, svolta sia in Italia sia all’estero.