L’Inps, con propria circolare n. 90 del 4.10.2024, fornisce le indicazioni in merito alle modificazioni del regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8, 9, 10 e 15, della legge n. 388 del 23.12.2000, introdotte dall’articolo 30 del decreto legge n. 19 del 2.3.2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024.
La circolare fornisce, altresì, le indicazioni in merito alle attività di compliance e di accertamento d’ufficio introdotte dal medesimo articolo 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del citato decreto legge n. 19 del 2.3.2024.
Il legislatore, nel confermare la qualificazione delle fattispecie di omissione e di evasione contributiva, come declinata nel testo previgente alle lettere a) e b) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388 del 23.12.2000, ha riformulato il testo della lettera b), relativa alla fattispecie dell’evasione, ricorrente anche in caso di dichiarazioni obbligatarie, omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento, oltre che di rapporti di lavoro e retribuzioni erogate, di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.
Rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’articolo 30 del citato decreto legge n. 19 del 2.3.2024, ferma la quantificazione ordinaria delle stesse, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento. Alla base, l’obiettivo di favorire e di accelerare, rendendolo economicamente più vantaggioso, il processo di regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti contribuenti, iscritti alle Gestioni degli Enti previdenziali e assicurativi.
Inoltre, all’articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 19 del 2.3.2024, viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d’ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive (cfr. l’art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388 del 23.12.2000).