L’Inps, con proprio messaggio “criptato” Hermes n. 3365 dell’11.10.2024, comunica che, a seguito delle numerose richieste di chiarimento da parte delle Sedi Territoriali sulle modalità da seguire per le domande di certificazione e di accesso al beneficio dell’Ape Sociale per i lavoratori agricoli, in qualità di disoccupati, il diritto decorre dal 1° GENNAIO dell’anno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro.
Per i lavoratori agricoli, il riconoscimento della prestazione di disoccupazione, si caratterizza per uno sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità.
In particolare, l’indennità di disoccupazione agricola è richiesta ed erogata nel corso dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione involontaria del rapporto di Iavoro e il pagamento avviene in un’unica soluzione.
Pertanto, il diritto all’indennità di disoccupazione in argomento — in presenza di tutti i requisiti prescritti — prescinde dall’accertamento dello stato di disoccupazione del richiedente sia al momento della presentazione della relativa domanda che successivamente.
Considerato il regime che regola l’istituto della disoccupazione agricola l’istruttoria della domanda di verifica delle condizioni di accesso per l’APE sociale deve tenere conto delle peculiarità proprie deII’ammortizzatore riconosciuto ai lavoratori agricoli.
Quindi, a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti, la domanda di certificazione non va presentata al termine dell’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione, ma anche prima. Inoltre, per stabilire se la certificazione possa essere accolta, le Sedi Territoriali dell’Istituto devono anticipare la valutazione in merito alla sussistenza, in capo al lavoratore richiedente, dei requisiti per richiedere la disoccupazione agricola.
Si precisa che, in ogni caso, la decorrenza dell’Ape sociale, in presenza di tutte le condizioni, non può essere anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui c’è stata la cessazione del rapporto di lavoro, anche nei casi in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata prima.
Nel caso in cui la domanda venga presentata l’anno successivo a quello dell’integrale fruizione della disoccupazione agricola, l’Ape sociale decorrerà, invece, dal mese successivo all’istanza fermo restando che l’interessato sia rimasto inoccupato dal termine della disoccupazione agricola (cioè dal 1° gennaio).
È tuttavia necessario che, dal termine della disoccupazione agricola (convenzionalmente fissato al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di Iavoro} il richiedente l’APE sociale rimanga inoccupato.
L’articolo 1, comma 162, Iettera b), della Legge di Bilancio 2018, ha aggiunto tra le causali di cessazione del rapporto di Iavoro che danno titolo al riconoscimento deII’APE sociale, anche la scadenza del contratto a termine.
Il legislatore, in tali casi, ha tuttavia subordinato il riconoscimento deII’APE sociale alla condizione che il soggetto abbia, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di Iavoro dipendente per almeno diciotto mesi.
Pertanto, nel caso di lavoratori agricoli, ai fini della valutazione dei 18 mesi occorre considerare, nell’arco temporale di riferimento dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine (come indicato su UNILAV), le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di Iavoro. Non vanno invece computati i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati a titolo di disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo.