Pensioni Scuola anno 2024/2025: Decreto e Circolare per i pensionamenti anno 2025

Come anticipato ieri, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 188 del 25.9.2024 con la relativa circolare applicativa.

Qui di seguito si forniscono le “novità” normative, rispetto agli anni precedenti.

 

TERMINE PERENTORIO per le DIMISSIONI dal SERVIZIO:

  • Per il personale del comparto scuola:                    entro il 21/10/2024
  • per i Dirigenti Scolastici:                                            entro il 28/02/2025

 

Si ricorda che le date sopra indicate rappresentano il termine ultimo esclusivamente per l’inoltro delle domande di cessazione dal servizio e non per le domande di pensione **, che potranno essere presentate contestualmente o successivamente alla domanda di dimissioni.

Nella domanda è SEMPRE opportuno indicare che la cessazione è legata al diritto a pensione, spuntando altresì’ la volontà di non interrompere il rapporto di lavoro qualora non sussistano i requisiti per l’accesso alla pensione”.

**Non esistono termini per la presentazione delle domande di pensione alla gestione dipendenti pubblici; l’INPS consiglia di presentarle per il comparto scuola, sempre dopo la domanda di dimissioni, entro il mese di Gennaio, per consentire all’Istituto di liquidare i trattamenti entro la data di cessazione dal servizio.

 

COME si PRESENTA la Domanda di DIMISSIONI

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi della procedura informativa web POLIS “istanze on line”, attraverso lo spid personale. Il dispositivo messo a disposizione del MIUR sarà attivo dal 27/09/2024.

Il personale che svolge l’attività all’estero è autorizzato a presentare le domande all’Ufficio territorialmente competente informato analogico o digitale, al di fuori della procedura POLIS. Il personale delle province di Trento e Bolzano ed Aosta presenterà le istanze direttamente alla sede scolastica di appartenenza, che provvederà a trasmetterle ai competenti Uffici territoriali.

La richiesta, quest’anno, potrà essere formulata avvalendosi di 6 istanze Polis, rispetto alle 5 previste lo scorso anno, e che saranno attive contemporaneamente:

  • la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2025
  • domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

La seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta conterranno esclusivamente:

  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata con quota 100, maturati entro il 31 dicembre 2021);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata con quota 102, maturata entro il 31 dicembre 2022);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata flessibile (quota 103), da maturare entro il 31 dicembre 2023);
  • domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata flessibile con requisiti maturati entro l’anno 2024;
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 per la pensione di anzianità con opzione donna con requisiti maturati al 31/12/2021
  • domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (per la pensione di anzianità con l’opzione donna con requisiti al 31/12/2022), ovvero domanda opzione donna con requisiti al 31/12/2023.

APE SOCIALE e PENSIONE ANTICIPATA (41 anni) LAVORATORI PRECOCI

“I dipendenti interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata prevista per i lavoratori precoci devono presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31/08/2025, ma solo se hanno ottenuto la certificazione del diritto positiva dall’INPS.”

Si ricorda che il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato prorogato al 31/12/2024, con innalzamento dei requisiti dell’età prevista a 63 anni e 5 mesi,   confermando le condizioni di accesso in favore dei dipendenti impegnati in attività gravose. Come è noto tra il personale impegnato in lavori gravosi rientrano, fra il personale scolastico, gli insegnanti di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate. In questo caso   contemporaneamente alla domanda di pensione va proposta all’INPS la domanda di riconoscimento di attività gravosa corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesta lo svolgimento di tali attività.

 

 

TRATTENIMENTO in SERVIZIO dopo il SUPERAMENTO dei LIMITI di ETA’ – RISOLUZIONE UNILATERALE del RAPPORTO di LAVORO

Le legge 114/2014, come si ricorderà, ha abrogato l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Tale possibilità rimane in vigore per i dipendenti che compiono i 67 anni di età entro il 31 agosto 2025 non hanno raggiunto il requisito minimo dei 20 anni a condizione che lo raggiunga entro il 71° anno di età.

La legge n. 90/2014 ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tale facoltà può essere esercitata, entro il 31 agosto 2025, nei confronti del personale che, al compimento dei limiti ordinamentali (65 anni) ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata legge Fornero. Nel caso in cui i 65 anni di età siano maturati tra settembre e dicembre 2025 la cessazione potrà avvenire solo su apposita istanza degli interessati.

 

DOMANDA di TRATTENIMENTO in SERVIZIO

Le domande di trattenimento in servizio, per coloro che all’età pensionabile non raggiungono il requisito minimo per la pensione di vecchiaia dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della procedura POLIS (analogico=documento formato su supporto cartaceo, digitale=inviato in formato elettronico attraverso mail, PEC)

 

 

TRATTAMENTI PREVIDENZIALI – TRATTAMENTO di FINE SERVIZIO e di FINE RAPPORTO (anticipo TFS/TF

Per chi vuole chiedere l’anticipazione del TFS/TFR è necessario che nella domanda di pensione venga spuntata l’apposita casella “Fondo Credito”, in quanto tale anticipazione è prevista solo per chi mantiene l’iscrizione alla Gestione Unitaria per il fondo credito anche da pensionato.

In caso di presentazione di domande di pensione in cumulo non è stata prevista la possibilità di scegliere di rimanere iscritti al fondo credito. In questo caso i pensionandi possono presentare domanda, entro l’ultimo giorno di servizio, direttamente al Fondo dalla procedura Inps dedicata sul portale. Relativamente alla scelta nella domanda di pensione in cumulo, è opportuno manifestare la propria volontà di rimanere iscritti al fondo nelle note o allegando alla domanda una dichiarazione di espressione di volontà.

 

Allegato Tabella “riepilogativa” dei requisiti pensionistici