Inps: Le Sedi Territoriali non autenticheranno più la documentazione estera

L’Inps, con proprio messaggio Hermes “criptato” n. 2932 del 2.9.2024, chiarisce, in base alle domande di pensione in regime internazionale e a carico di Stato estero presentate da soggetti residenti in Italia e che vengono trasmesse dalle Strutture territoriali dell’INPS alla competente Istituzione previdenziale estera, la propria posizione sull’autenticazione della documentazione estera da allegare alle domande di pensione.

La normativa italiana vigente prevede che l’autenticazione delle copie possa essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso o presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto il documento (cfr. l’articolo 18 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

Mentre l’autenticazione può ritenersi pacifica per la documentazione italiana, non si ravvisano ragioni giuridiche che possano fondare, anche per la documentazione estera, un analogo obbligo di autenticazione a carico delle Strutture territoriali.

La documentazione estera, infatti, è formata all’estero da autorità estere e ogni valutazione in ordine alla sua autenticità e integrità deve essere rimessa all’Istituzione previdenziale estera cui tale documentazione è destinata.

La delicata questione è stata rappresentata dall’Istituto anche al vigilante Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per evidenziare l’importanza della problematica, si sottolinea, a titolo esemplificativo, che, in particolare nei casi di assenza nei paesi esteri di database aggiornati, l’autenticazione da parte di una Struttura territoriale dell’INPS del libretto di lavoro estero può determinare di fatto la valorizzazione di periodi assicurativi esteri, rilevanti anche per l’acquisizione del diritto alla pensione italiana in virtù del principio della totalizzazione internazionale. A parere dell’Istituto, invece, compete all’Istituzione previdenziale estera assumersi ogni responsabilità in ordine alla certificazione dei periodi assicurativi esteri, senza che la stessa possa essere traslata sull’INPS.

Quindi , l’Istituto ribadisce alle proprie Strutture territoriali, in caso di allegazione alla domanda di pensione di documentazione redatta in lingua straniera da autorità estere, le stesse devono limitarsi a trasmetterla agli enti previdenziali esteri così come prodotta dall’interessato, in originale o in copia semplice o autenticata da altra autorità, senza effettuare, per le ragioni suesposte, alcuna autenticazione di tale documentazione.

Nei casi in cui l’Istituzione previdenziale estera richieda l’originale o la copia conforme della documentazione da allegare alla domanda, la Struttura territoriale dell’INPS deve limitarsi ad avvisare l’interessato che il documento estero da lui prodotto potrebbe non essere preso in considerazione dall’ente estero, in fase di istruttoria della domanda, e che eventuali attività di autenticazione possono essere richieste alle competenti autorità tra le quali in particolare le Ambasciate e gli Uffici consolari presenti sul territorio della Repubblica italiana.