Inps: Indennità di malattia per i lavoratori marittimi. Precisazioni

L’Inps, con proprio messaggio n. 2829 del 9.8.2024, facendo riferimento sia alla circolare n. 55 del 4.4.2024 ed al messaggio n. 2022 del 29.5.2024, si comunica che stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che
costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni) la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa, non concorrendovi le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa (cfr., sul punto, la circolare Inps n. 55/2024 e il relativo Allegato n. 1, nonché il messaggio Inps n. 2022/2024).

L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo.

Fanno eccezione al suddetto principio, ai sensi del comma 9 dell’articolo 6 del Dlgs 2.9.1997 n. 314, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.

Tanto rappresentato, si precisa che, salvo il caso di eventi tutelati, in linea generale la retribuzione teorica non può essere superiore all’imponibile.

A tale proposito, si rammenta altresì che la retribuzione teorica utile alla misura delle prestazioni in argomento è quella esposta nel flusso Uniemens sulla mensilità precedente l’evento di malattia.

Pertanto, nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso Uniemens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro.