Inps: Per i dipendenti pubblici riscatti, ricongiunzioni, computo e accredito figurativo senza decadenza

L’Inps, con proprio messaggio n. 2802 del 2.8.2024, ricorda che l’articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha abrogato con effetto dal 31 luglio 2010, tra l’altro, la legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni, l’articolo 124 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che regolavano per gli iscritti alle Casse della Gestione dipendenti pubblici la costituzione della posizione assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), senza oneri per gli interessati.

Quindi, a decorrere dal 31 luglio 2010 gli “assicurati” cessati senza diritto a pensione e, quindi, non più in servizio, possono presentare la domanda di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo, ecc., oltre i termini decadenziali di presentazione delle relative istanze previsti dalle norme di settore, i quali sono di seguito riepilogati:

– per le domande di riscatto e computo di periodi o servizi ai fini pensionistici: entro novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio/risoluzione del rapporto di lavoro;
– per le domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi: entro l’ultimo giorno di servizio;
– per le domande di accredito figurativo per maternità al di fuori del rapporto di lavoro di cui all’articolo 25 decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: entro l’ultimo giorno di servizio;
– per le domande di computo dei servizi e di riscatto ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 1092/1973, presentate dall’iscritto alla Gestione separata ai trattamenti dei dipendenti dello Stato (CTPS): almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti d’età (cfr. l’art. 147 del D.P.R. n. 1092/1973, la circolare INPDAP n. 38 dell’11 giugno 2004 e il messaggio n. 7101 del 23 novembre 2015);
– per le domande di riconoscimento del servizio militare di leva presentate ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274: entro novanta giorni dalla cessazione dal servizio.

Per “cessati senza diritto a pensione” va intesa nel senso che la verifica dei requisiti contributivi per il diritto a pensione deve tenere conto della sola contribuzione accreditata nella Gestione esclusiva.

La nota operativa Inpdap n. 56 del 2010 precisa, per i dipendenti cessati entro il 30 luglio 2010, che:

  • Per gli iscritti alla Cassa Stato (CPTS) la costituzione della posizione assicurativa, in base alla legge 322/58 (chiamata con l’abbreviazione C.P.A.)  opera d’ufficio ed è obbligatoria e non può essere impedita salvo l’interessato abbia maturato l’anzianità minima per il diritto alla pensione di vecchiaia (cioè 20 anni di contributi). In tale eventualità l’interessato può scegliere di mantenere la contribuzione nella Cassa Stato per conseguire un’autonoma pensione di vecchiaia oppure cumularla ai fini del conseguimento, ad esempio, della pensione anticipata;
  • Per gli iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) la C.P.A. opera solo previa domanda dell’interessato (che può essere presentata anche dopo il 30 luglio 2010). In assenza l’assicurato può valorizzare la contribuzione rimasta nelle predette Casse all’età di vecchiaia (se raggiunta l’anzianità minima di 20 anni) oppure tramite il cumulo dei periodi assicurativi.

 

Lo “sbarramento” del 31 luglio 2010 trova risvolti anche sui termini “decadenziali” di presentazione delle relative domande – riscatto, computo, ricongiunzione e di valorizzazione dei contributi figurativi a domanda (accredito del servizio militare e della maternità al di fuori del rapporto di lavoro) – e quindi, i dipendenti pubblici cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, ancorché non operi la C.P.A., continuano a trovare applicazione i termini di decadenza per la presentazione delle relative istanze previsti dalla legislazione speciale dell’epoca (vedere sopra); mentre, invece, per quelli cessati dal servizio dopo il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione, le predette operazioni non sono più soggette ad alcun termine di decadenza.

Questa nuova “interpretazione” della norma, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, consente, quindi, agli ex dipendenti pubblici di presentare le domande di riscatto, computo, ricongiunzione eccetera nelle gestioni ex-Inpdap anche dopo la cessazione dal servizio al fine di aumentare l’anzianità contributiva (al pari dei lavoratori del settore privato) e, eventualmente, acquisire il diritto a pensione.

 

RICONGIUNZIONI (legge 29/79 e legge 45/90)

La ricongiunzione dei periodi assicurativi in un unico ordinamento pensionistico, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, può essere effettuata al ricorrere di uno dei seguenti casi:

1. con iscrizione in atto nella gestione previdenziale in cui si esercita la facoltà (destinataria dei contributi);
2. senza iscrizione in atto nella gestione previdenziale destinataria dei contributi. In tale caso è necessario avere maturato un’anzianità pari ad almeno otto anni di contribuzione, per effettiva attività lavorativa, nella forma di previdenza in cui avviene la ricongiunzione.

L’Inps ricorda che per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG non risulta abrogato l’articolo 9 della legge n. 274/1991 per il quale la facoltà di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione a carico delle predette Casse, esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, è attribuita:

a) ai dipendenti già iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell’azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attività, non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza;
b) ai dipendenti appartenenti all’area pubblica.

 

Se trattasi di domanda di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/90 occorre un’anzianità effettiva da lavoro di almeno dieci anni nella gestione pubblica accentrante e la domanda può essere presentata solo dopo il compimento dell’età pensionabile (cioè 67 anni).

 

PENSIONE DIFFERITA

Con il nuovo orientamento che consente, quindi, agli ex dipendenti pubblici, cessati dopo il 31.7.2010, di presentare le domande di riscatto, computo, ricongiunzione eccetera nelle gestioni ex-Inpdap anche dopo la cessazione dal servizio al fine di aumentare l’anzianità contributiva (al pari dei lavoratori del settore privato) e, eventualmente, acquisire il diritto a pensione, l’Inps conferma le istruzioni già impartite nella Nota Operativa Inpdap n. 56/2010 che aveva citato la cd. «pensione differita», cioè una pensione a carico della gestione pubblica con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio e si conferma che il trattamento pensionistico decorre dal giorno successivo alla presentazione della relativa domanda che abbia fatto acquisire all’assicurato il diritto alla prestazione.

 

ANNULLAMENTO della C.P.A.

L’Istituto conferma, infine, che la CPA può essere annullata ove l’assicurato riassuma servizio presso lo Stato o comunque presso una gestione Ex-Inpdap.

In particolare:

  • Se la reiscrizione avviene presso la CPDEL, CPS, CPI o CPUG l’annullamento non opera d’ufficio: va chiesto dall’assicurato entro l’ultimo giorno di servizio (ex art. 42 della legge n. 1646/1962) ancorché abbia acquisito un trattamento pensionistico per il servizio reso in precedenza;
  • Se la reiscrizione avviene presso la CTPS l’annullamento opera d’ufficio se l’interessato non ha acquisito un trattamento pensionistico per il servizio reso in precedenza; in caso contrario l’annullamento opera previa domanda dell’interessato da prodursi entro sei mesi dall’assunzione del nuovo servizio (art. 151 DEL dpr N. 1092/1973).

 

COMPETENZA della C.P.A. per il personale CTPS

Per l’individuazione della competenza in merito all’adozione del provvedimento di C.P.A. nel FPLD dell’AGO di cui alla legge n. 322/1958 occorre fare riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro degli interessati.

In particolare, la competenza in merito all’adozione di tale provvedimento per il personale statale cessato dal servizio senza diritto a pensione prima delle progressive e diversificate date di subentro da parte dell’ex INPDAP, resta di competenza dell’Amministrazione statale presso cui il soggetto ha prestato servizio.

Per le date di subentro occorre fare riferimento alla tabella allegata alla circolare n. 16 del 6 maggio 2011 del Ministero dell’Economia e delle finanze e dell’INPDAP (che si allega a fondo pagina).

Per quanto precede, le singole Amministrazioni statali dovranno procedere, con la massima sollecitudine, alla costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nell’AGO per le posizioni assicurative di propria competenza.

Nell’ipotesi in cui, nelle more dell’emissione del provvedimento di C.P.A., l’ex iscritto alla CTPS presenti una domanda di ricongiunzione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990, deve essere preliminarmente effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO e solo successivamente potrà perfezionarsi il trasferimento verso le Casse professionali.

 

Allegato Date di subentro Inpdap