Inps: Pagamenti delle prestazioni in contanti fino ad Euro 1.000,00. Chiarimenti

L’Inps, con messaggio “criptato” Hermes n. 2672 del 22.7.2024, fornisce ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito di operatività dei limiti di pagamenti in contante.

Il limite al pagamento in contanti, che attualmente sono due, è l’argomento che l’Istituto ha inteso “precisare” in base ai diversi quesiti pervenuti dalle strutture territoriali.

Innanzitutto, l’art. 49 del dlgs n. 231/2007, in materia di «Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore» stabilisce: «È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimenti complessivamente è pari o superiore a 3.000 euro».

L’importo è stato da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) in misura di 5.000 euro.

Invece, l’art. 2 del Decreto Legge n. 138/2011 dispone: «lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti da p.a. centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali (…)».

Tale obbligo è stato confermato dalla legge n. 208/2015 e, d’allora, non ha più subìto modifiche.

Quindi, il limite di 5.000 euro interessa la generalità delle persone, fisiche e giuridiche, pubbliche e private, in qualità di operatori economici.

Mentre, Il limite di 1.000 euro, si applica alla pubblica amministrazione e di conseguenza, l’Istituto può pagare pensioni ed altri sussidi in contanti sino ad un massimo di 1.000 euro netti mensili. Nel caso in cui l’Inps liquidi una nuova pensione e/o prestazione in favore di soggetto già titolare di pensione o altra prestazione con pagamento in contanti, la sede dell’Inps è tenuta a verificare che l’importo netto mensile complessivo a pagare, delle due o più prestazioni, non superi a regime il limite di 1.000 euro mensili. Idem nel caso in cui, a seguito di ricostituzione l’importo della prestazione non superi il limite di 1.000 euro mensili netti.

Quando il limite risulta superato, la sede dell’Inps deve contattare l’interessato affinché provveda ad aprire, nel più breve tempo possibile un rapporto finanziario, scegliendo tra i vari strumenti ammessi: c/c bancario o postale, libretto bancario o postale, carta prepagata assistita da Iban, da comunicare all’Inps.

In mancanza di tali coordinate, il pagamento delle prestazioni non avviene e gli importi sono trattenuto presso la sede dell’Inps.