Inps: C.I.G.O. e FIS per le ondate di calore. Istanze e gestione dell’istruttoria

L’Inps, con proprio messaggio n. 2736 del 26.7.2024, fornisce indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell’istruttoria relativamente alla richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

Le indicazioni riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo n. 148 del 14.9.2015.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale invocando la causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori, prevista dall’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 del 15.4.2016.

In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.