Inps: ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024 per gli iscritti alla Gestione Separata. Istruzioni procedurali

L’Inps, con propria circolare n. 84 del 23.7.2024, fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) – a regime dal 1° gennaio 2024 – a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche legge di Bilancio 2024), all’articolo 1, commi da 142 a 155, disciplina l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.

Tale misura è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dall’articolo 1, comma 386, dalla legge 30 dicembre
2020, n. 178, e riconosciuta a regime, dal 1° gennaio 2024, dalle richiamate disposizioni di cui alla legge di Bilancio 2024.

Da ultimo è intervenuto l’articolo 17-bis del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, che ha modificato il comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

L’ articolo 1, comma 143, della legge n. 213 del 2023, prevede che l’indennità ISCRO è riconosciuta ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In particolare, tale indennità è riconosciuta ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata.

Ai sensi del comma 145 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023, per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. Laddove il 31 ottobre cada di domenica la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.