Inps: Accordo Italia-Giappone. Precisazioni sulla disoccupazione involontaria

L’Inps, con messaggio n. 2461 del 2.7.2024, facendo riferimento alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024, in ordine alla copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria dei lavoratori inviati in distacco in uno degli Stati firmatari dell’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone (cfr. l’art. 13), con il presente messaggio precisa quanto segue:

  • nel citato messaggio n. 2199/2024 è stato precisato che: “nell’ipotesi in cui il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio (cfr. l’art. 13 dell’Accordo)”.

Dopo le precisazioni ricevute dall’istituzione previdenziale giapponese, a parziale rettifica di quanto comunicato con il messaggio n. 2199/2024, si chiarisce che per i lavoratori distaccati in Italia, qualora per effetto dell’Accordo gli stessi siano assicurati in Giappone anche per la disoccupazione involontaria (cfr. l’art. 13 dell’Accordo), tale circostanza non deve risultare dalla sezione 4, ma dalla della sezione 6 del formulario “JPN/IT 101”.

Di contro, per i lavoratori inviati in distacco dall’Italia in Giappone restano, invece, confermate le indicazioni fornite con il messaggio n. 2199/2024.

 

Allegato Formulario JPN/IT 101