Inps: Pensione Supplementare ai Professionisti con Cassa iscritti alla Gestione Separata

Il mondo delle Casse dei Professionisti è un mondo particolarissimo ed anche di “nicchia”, in quanto, nel panorama generale della Previdenza in Italia occupa una  percentuale piccola – in base ai dati pubblicati dall’Osservatorio statistico sui lavoratori dipendenti e indipendenti, relativo all’anno 2022, il totale degli occupati “regolari” in Italia iscritti all’Inps sono pari ad oltre il 95% degli occupati in totale – e di conseguenza, la previdenza dei lavoratori autonomi che esercitano professioni regolamentate per le quali occorre l’iscrizione ad un apposito albo professionale è generalmente garantita da enti previdenziali di natura privata.

Le prestazioni previdenziali per la vecchiaia, l’invalidità e ai superstiti vengono cioè assicurate da enti diversi dall’Inps con una disciplina normativa spesso differente da quella prevista nelle forme di previdenza pubbliche obbligatorie, sia per quanto riguarda le aliquote di finanziamento delle relative prestazioni sia per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’assegno pensionistico nonché dell’età anagrafica e contributiva necessaria a conseguire le prestazioni.

Attualmente gli Enti Privati che gestiscono la previdenza obbligatoria sono 19 (si veda elenco sottostante) e si distinguono in base alla data in cui è avvenuta la privatizzazione ad opera del legislatore che ha concesso loro ampia autonomia gestionale e normativa: le vecchie gestioni, nate con il Dlgs 509 del 1994, e gli enti nuovi, nati a seguito del Dlgs 103 del 1996.

Alla prima fanno parte Avvocati, Dottori Commercialisti, Ingegneri e Architetti, Farmacisti, Geometri, Ragionieri, Farmacisti, Veterinari, Giornalisti, Medici, Consulenti del lavoro e Notai.

Il secondo Gruppo è nato con il in attuazione della Riforma Dini che aveva autorizzato l’istituzione di nuove casse per offrire una copertura previdenziale anche a categorie che sino ad allora ne erano prive ed include Infermieri, Periti agrari, Periti industriali, Agrotecnici, Psicologi e Biologi nonché la Cassa Pluricategoriale a cui sono iscritti Chimici, Attuari, Dottori agronomi e Forestali e Geologi.

Tutte le Casse hanno una propria autonomia gestionale e organizzativa in modo da declinare le misure previdenziali da erogare secondo le caratteristiche proprie della professione e della platea demografica degli iscritti.

Molte casse erogano anche trattamenti aggiuntivi rispetto alle prestazioni per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti, come trattamenti per la maternità, trattamenti specifici in favore dei familiari degli iscritti alle Casse e/o trattamenti assistenziali o aggiuntivi secondo il regolamento attuativo della gestione.

L’autonomia è però soggetta alla vigilanza dei Ministeri competenti, all’obbligo di costituire una riserva a garanzia del pagamento delle pensioni, nonché all’obbligo di stabilità di gestione, col vincolo di assicurare l’equilibrio di bilancio.

L’autonomia gestionale e normativa della Casse deve comunque rispettare talune condizioni imposte dal legislatore.

In particolare, fermo restando gli obblighi di sostenibilità attuariale previsti dalla Legge 201/2011, le Casse privatizzate ai sensi del Dlgs n. 509 del 1994 hanno la facoltà di applicare il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni, salvo per le Casse istituite in base al Dlgs n. 103 del 1996 (Ad es. Biologi, psicologi ecc.) per le quali il sistema di calcolo è quello contributivo; l’aliquota di finanziamento della gestione non può risultare inferiore a quella di computo; i provvedimenti delle Casse necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine devono avere presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Appare utile ricordare che i contributi versati nelle casse professionali possono essere ricongiunti con quelli versati dal lavoratore presso l’assicurazione generale obbligatoria e alle forme ad essa sostitutive od esclusive ai sensi della legge n. 45 del 1990.

In alternativa i periodi possono formare oggetto di totalizzazione ai sensi del Dlgs n. 42 del 2006 o di cumulo ai sensi dell’articolo 1, comma 239 e ss. della legge 228 del 2012 (con esclusione per le pensioni anticipate quota 100, 102 e 103).

Caso a se per gli iscritti in Enasarco, che, per via della natura stessa della gestione – è una previdenza “integrativa” che comporta la coincidenza temporale dei periodi assicurativi con quelli versati presso l’INPS, nella gestione degli autonomi – non hanno la possibilità ne di ricongiungere, ne di totalizzare e ne di cumulare la contribuzione versata nella Cassa con le altre.

In questo contesto, assume una rilevanza “importate”, per gli iscritti alle Casse, compreso l’Enasarco, la possibilità di chiedere una pensione supplementare, per chi possiede contribuzione versata nella Gestione Separata dell’Inps, in base alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Pensione Supplementare

La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere contribuzione accreditata nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti non sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Gestione dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, Ex-Inpgi 1, ecc.).

Spetta anche ai:
– titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
– titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
– ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell’AGO:
– i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
– i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni;
– i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
– i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata;
– i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps possono richiedere la pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

 

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE

Gestioni in cui il pensionato risulta titolare della pensione principale
Gestione in cui si intende chiedere la prestazione supplementare AGO ( FpId e Gestioni Speciali degli Autonomi)* GESTIONE SEPARATA FONDI SOSTITUTIVI FONDI ESCLUSIVI                        (es. ex Inpdap) CASSE PROFESSIONALI (COMPRESO ENASARCO)
AGO ( FpId e Gestioni Speciali degli Autonomi)* No Si Si No
GESTIONE SEPARATA Si Si Si Si
FONDI SOSTITUIVI DELL’AGO No No No No
INPGI Si No Si Si No
EX ENPALS Solo con autonomi (1) No Si Si No
FONDI ESCLUSIVI DELL’AGO No No No No
CASSE LIBERO PROFESSIONALI Solo se previsto dal regolamento delle singole Casse
*Si tratta del Fondo pensione Lavoratori Dipendenti e delle gestioni speciali dei Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti e mezzadri;

1) La prestazione non spetta in caso il soggetto sia titolare di pensione a carico del FPLD/INPS poiché le norme che regolano i rapporti tra l’INPS e la gestione ex ENPALS prevedono l’erogazione di un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due Fondi ( Circ. INPS 83/2016 ).

 

 

PENSIONE SUPPLEMENTARE in GESTIONE SEPARATA per i PENSIONATI delle CASSE dei PROFESSIONISTI

Con la circolare n. 112 del 25 maggio 1996 , l’Inps precisa che ” …. Qualora gli iscritti alla gestione(separata) non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare di cui all’art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni …. “.

Quindi il pensionato delle Casse dei Professionisti, compreso l’Enasarco, che ha versato dei contributi nella Gestione Separata dell’Inps – legge 8 agosto 1995, n. 335 -, basta il versamento di 1 mese di contribuzione/minimale della gestione, può conseguire il diritto alla liquidazione della pensione supplementare nella gestione separata.

Inoltre, i requisiti sono:

  • aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione separata – 67 anni di età anagrafica, età valida fino al 31 dicembre 2026 -;
  • non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma, nella gestione separata – 5/20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia “contributiva” (per i 20 anni, anche l’importo soglia della pensione) -;
  • avere cessato il rapporto di lavoro dipendente, sia in Italia e sia all’Estero.

La decorrenza della pensione supplementare nella gestione separata sarà o (1) dal primo giorno del mese successivo al compimento dei 67 anni, se la domanda di pensione viene presentata il mese prima del compimento dell’età anagrafica, o (2) dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione supplementare, se la stessa viene presentata dopo il compimento dell’età anagrafica (per la pensione supplementare non è possibile chiedere la retrodatazione della decorrenza).

Il versamento di ulteriori contributi, nella gestione separata, successivi alla decorrenza della pensione supplementare, dà diritto ad un supplemento di pensione.

La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.

 

Le CASSE dei Professionisti (Previdenza Privata)

 

Link delle Casse

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