Inps: Pace Contributiva 2.0 – Più caro il riscatto dei “vuoti contributivi”

L’Inps, con propria circolare n. 69 del 29.5.2024, fornisce le indicazioni per l’applicazione della disciplina dell’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione reintrodotto nell’ordinamento dall’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Finanziaria 2024), per i lavoratori privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995.

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 sarà possibile riscattare qualsiasi vuoto contributivo tra un periodo e l’altro (es. periodi di disoccupazione non indennizzati figurativamente) collocato tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 nel limite massimo di cinque anni. E al netto del periodo eventualmente già riscattato con l’analoga misura vigente nel triennio 2019-2021.

 

BENEFICIARI

La facoltà di riscatto, detta anche “PACE CONTRIBUTIVA 2.0”, è riconosciuta in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali sopra indicati, in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

 

REGOLE del RISCATTO

No anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Quindi, il riscatto può essere presentato “soltanto” dai lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996.

A tale fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.

L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

No pensioni

Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà di riscatto in esame è la non titolarità, in capo al beneficiario, di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.

Quindi, nel caso in cui, la pensione da liquidare, comprenda anche i periodi assicurativi riscattati, ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, la decorrenza della prestazione previdenziale non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione assicurativa del dante causa e quindi ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa.

A titolo esemplificativo, si chiarisce quanto segue:

– la titolarità di pensione diretta preclude all’interessato di chiedere il riscatto in esame sulla propria posizione assicurativa, ma non preclude allo stesso di chiedere il riscatto in qualità di superstite per incrementare la posizione del de cuius al fine di ottenere la liquidazione della pensione indiretta;

– la titolarità di pensione ai superstiti – sia essa indiretta o di reversibilità – preclude all’interessato di chiedere il riscatto sulla posizione del de cuius, ma non gli preclude di chiederla sulla propria posizione laddove non sia già titolare anche di pensione diretta;

– nel caso in cui l’istanza di riscatto sia presentata in qualità di superstite per incrementare la posizione assicurativa del de cuius e ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del de cuius.

Misura “massima” da riscattare

Possono formare oggetto di riscatto i periodi temporali collocati tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2023 nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, determinati senza tenere in considerazione gli eventuali periodi già riscattati con l’analoga misura vigente nel triennio 2019-2021 (anche qui massimo cinque anni). Cumulando le due misure, pertanto, si può teoricamente riscattare un massimo di dieci anni di vuoto contributivo.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).

Importante

Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo possono essere attivati gli istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole Gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

I periodi oggetto di riscatto son parificati a periodi di lavoro, e sono validi sia per il diritto e sia per la misura della pensione

 

Costi e Benefici

L’onere è determinato con il meccanismo dell’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, co. 5 del dlgs n. 184/1997. Cioè applicando l’aliquota contributiva di finanziamento della gestione presso cui è diretta la domanda di riscatto per la retribuzione pensionabile degli ultimi 12 mesi meno remoti dalla domanda da rapportare al periodo che forma oggetto di riscatto. Quindi NO RISCATTO AGEVOLATO.

A differenza di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019, la c.d. “Pace contributiva 1.0”, il citato comma 128 della Legge Finanziaria 2024 non prevede che l’onere versato sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento.
Di fatto, ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.

Se la domanda è prodotta dai parenti e affini o dal datore di lavoro l’interessato deve esprimere il consenso all’operazione.

 

Versamento Onere e Domanda

La domanda si può presentare tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025 esclusivamente online tramite il sito INPS. Può produrla sia il diretto interessato che i suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini oppure il datore di lavoro.

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge.

In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.

 

 

Allegato  Modello Inps AP135