L’Inps, con messaggio Hermes “criptato” n. 1785 del 9.5.2024, comunica che, valutato l’andamento delle domande finora pervenute, a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, si forniscono le istruzioni per la lavorazione delle domande di Indennizzo per la cessazione delle attività commerciali, di cui all’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30.12.2018, n. 145, presentate a partire dal 1° gennaio fino al 30 aprile 2024.
Quindi, le Sedi dell’Istituto potranno liquidare anche le domande di indennizzo pervenute dal 1° gennaio 2024 fino al 30 aprile 2024, ove abbiano già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.
Con successivo messaggio, valutato l’andamento delle domande pervenute e a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, saranno fornite istruzioni per la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° maggio 2024. Per le stesse, al momento, la fase di calcolo risulta inibita e la procedura NuovaIVS restituisce il seguente messaggio di avviso “Domanda presentata successivamente al 30 aprile 2024. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti”.