Inps: sgravio contributivo per i contratti di solidarietà. Istruzioni per il recupero

L’Inps, con propria circolare n. 66 del 20.5.2024, fornisce le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.

Per l’anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

 

Allegato  Aziende che debbono usufruire dell’esonero contributivo