Inps: Opzione Donna 2024

L’Inps, con propria circolare n. 59 del 3.5.2024, fornisce le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge Finanziare 2024 -, in materia di pensione anticipata c.d. opzione donna.

Per accedere occorre aver maturato 61 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi “effettivi”, cioè senza la contribuzione figurativa della disoccupazione, della malattia e degli infortuni, pari a settimane 1.820,  entro il 31 dicembre 2023 e rispettare determinati profili di tutela, alla data della domanda.

Per il requisito contributivo, si ricorda che, ai fini del perfezionamento dei 35 anni di contribuzione, sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali. Possono essere totalizzati, inoltre, anche i periodi maturati nel Regno Unito sia antecedentemente che successivamente alla data del 31 dicembre 2020 (vedere la circolare Inps n. 53 del 6 aprile 2021).

Quindi il legislatore ha prorogato la prestazione previdenziale in vigore l’anno scorso, con le relative modifiche sui “profili di tutela”, ma aggiungendo un anno in più, per il 2023 60 anni, invece, oggi 61 anni di età anagrafica.

Il requisito anagrafico dei 61 anni, può essere ridotto di un anno ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

 

CONDIZIONI di ACCESSO

Si può accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna con una delle seguenti condizioni:

 

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti  (vedere il paragrafo 2.1 della circolare Inps n. 25 del 2023);
b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si precisa che, in questa casistica non rientrano le dipendenti licenziate da imprese  per le quali non è attivo un tavolo di confronto di crisi aziendale.

Per le lavoratrici che perfezionano i requisiti richiesti nel corso dell’anno 2023, con la condizione di cui al punto c),  il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale deve risultare attivo al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della norma, o risultare attivato in data successiva.
Al riguardo, si rammenta che:
– per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
– per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al
licenziamento.
Ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione di cui alla lettera c) , le  Sedi dell’Inps consulteranno i dati relativi alle imprese di riferimento, con particolare riguardo alle date di apertura e di chiusura dei relativi tavoli di confronto.

Soltanto per le lavoratrici che accedono alla prestazione previdenziale con la condizione della lettera c), il requisito anagrafico dei 61 anni si riduce a 59 anni, anche se non sono presenti figli.

 

Le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

 

DECORRENZA e DOMANDA di PENSIONE

Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme
esclusive della medesima.

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti e condizioni, le lavoratrici a tempo indeterminato possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.

La pensione può essere conseguita anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.