TFR: l’Inps paga per i datori di lavoro “insolventi”

La domanda all’INPS per il pagamento del TFR ai lavoratori di aziende in difficoltà, non in grado di versare la liquidazione, si presenta online.

Anche nei casi in cui non è sopravvenuto un fallimento, infatti, deve essere il datore di lavoro insolvente a richiedere la tutela INPS ricorrendo alle risorse dell’apposito Fondo di Garanzia.

Il trattamento di fine rapporto viene di norma pagato dal datore di lavoro dopo la risoluzione del rapporto (i contratti stabiliscono precise tempistiche) ma, nei casi in cui l’azienda dichiari l’incapienza, interviene l’Istituto previdenziale versando la cifra direttamente al lavoratore.

Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ha modificato le procedure di accesso alla tutela dei dipendenti (art. 2  legge 297/82), ai quali spettano TFR e ultimi tre stipendi, recepite con circolare dell’Inps n. 70 del 2023.

Il Fondo di Garanzia INPS interviene nei casi di morosità: procedura concorsuale o di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria ma la Cassazione(sentenza n. 7585 dell’1 aprile 2011) ha affermato che il Fondo debba intervenire anche in assenza di fallimento, come previsto dalla legge n. 297/82 (articolo 2 comma 5).

Per i datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali il requisito fondamentale è l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata.

La domanda si invia tramite il canale telematico, anche in modalità massiva con file xml se il numero dei beneficiari è elevato. Bisogna accedere con le proprie credenziali alla sezione “Prestazioni e Servizi”>Servizi” e scegliere:

  • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria”;
  • “TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML”.

La procedura di domanda è unica e si effettua esclusivamente tramite i servizi Inps-online. Il Fondo interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro sia soggetto o meno a procedure concorsuali.

La domanda può essere presentata dal giorno seguente alla pubblicazione della sentenza che decide eventuali impugnazioni o opposizioni e la liquidazione del TFR è prevista entro 60 giorni.

La casella PEC Info.FondoTesoreria@inps.it è invece a disposizione per sottoporre quesiti di carattere tecnico riguardo alla compilazione dei file XML o alla gestione dei file di esito prodotti dalla procedura di acquisizione. Ma non può essere usata per l’invio della domanda.