Pensioni: Legge 222 del 1984 – La “trasformazione” dell’assegno ordinario d’invalidità in pensione di vecchiaia

La legge n. 222 del 12.6.1984, con il comma 10 dell’articolo 1, in coerenza con il carattere temporaneo dell’assegno di invalidità, stabilisce che, al compimento dell’età pensionabile prevista dalle gestioni interessate, l’assegno deve essere trasformato d’ufficio, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.

A questo fine la norma stabilisce che i periodi di godimento dell’assegno per i quali non sia stata prestata attività lavorativa devono essere considerati utili ai fini del perfezionamento dei requisiti di contribuzione e di assicurazione: ciò significa che i periodi in questione devono essere considerati come periodi di contribuzione e di assicurazione in sede di accertamento del diritto alla pensione di vecchiaia ferma restando la loro irrilevanza ai fini della determinazione della relativa misura.

In questo “piccolo” vademecum, affronteremo le varie casistiche sull’argomento, cioè la trasformazione dell’assegno ordinario d’invalidità in pensione di vecchiaia.

 

Titolari di AOI che al compimento dell’età pensionabile non abbiano i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia

Il comma 10 dell’articolo 1 della legge 222/84, nel prevedere la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile, omette di considerare l’ipotesi in cui a tale data non risultino perfezionati, nonostante l’utilizzazione dei periodi di godimento dell’assegno previsto dalla norma, i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per la liquidazione della pensione di vecchiaia.
In tale ipotesi, non essendo possibile procedere alla liquidazione della pensione di vecchiaia, l’assegno deve essere mantenuto in pagamento fino al momento in cui, per effetto di eventuali ulteriori periodi di contribuzione e della valutazione dei periodi di godimento dell’assegno, risulteranno conseguiti i requisiti in questione e potrà conseguentemente procedersi alla liquidazione di ufficio della pensione di vecchiaia.

 

Importo della pensione di vecchiaia proveniente da AOI

Nel prevedere la trasformazione d’ufficio dell’assegno in pensione di vecchiaia il comma 10 dell’articolo 1 della legge 222/84, allo scopo di evitare che l’operazione risulti economicamente pregiudizievole, stabilisce che l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno in godimento al compimento dell’età pensionabile.

In ottemperanza alla previsione legislativa l’importo della pensione di vecchiaia calcolato secondo le norme comuni deve essere posto a raffronto con l’importo dell’assegno in pagamento alla data di compimento dell’età pensionabile (o del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, se posteriore), mettendo in pagamento, a titolo di pensione di vecchiaia, il maggiore dei due importi.

Se all’AOI è stata attribuita la maggiorazione per ex combattenti ex art. 6 legge 140/85, quest’ultima deve essere attribuita anche sulla pensione di vecchiaia nell’importo perequato in pagamento sull’AOI.

 

Valutazione dei periodi di godimento di AOI revocato o non confermato

I periodi di godimento di AOI revocato o non confermato sono utili per il titolare di altro AOI, ottenuto successivamente, per la valutazione dei requisiti di contribuzione e assicurazione per la trasformazione in pensione di vecchiaia.

I periodi di godimento di AOI revocato o non confermato non sono invece valutati per la concessione della pensione di vecchiaia ad assicurato non titolare di AOI.

 

AOI trasformati in pensione di vecchiaia dall’1/1/93

Dall’1/1/93 gli AOI sono trasformati in pensione di vecchiaia secondo le norme del Dlgs 503/92.

E’ richiesta la cessazione dell’attività lavorativa per ottenere la pensione di vecchiaia.

Sono esonerati dall’elevazione del requisito di età gli assicurati che risultino invalidi in misura almeno pari all’80%, per la pensione di vecchiaia da liquidare nel FPLD.

 

AOI liquidato in una delle gestioni dei lavoratori autonomi

Trasformazione in pensione di vecchiaia nel FPLD

Il titolare di AOI liquidato in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi può chiedere la pensione di vecchiaia nell’AGO avvalendosi dell’articolo 2 ter della Legge n. 114 del 1974, sempreché abbia perfezionato i requisiti richiesti.

 

AOI liquidato in convenzione e trasformato in pensione di vecchiaia (circolare Inps n. 3 del 5.1.1993)

Tenuto conto della normativa internazionale (inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo e calcolo della pensione virtuale non integrata al predetto trattamento minimo), nonché in ambito nazionale, con l’articolo 3 del D.L. n. 384 del 18.9.1992, convertito con la legge 14 novembre 1992, n.438, può verificarsi con maggiore frequenza che la pensione di vecchiaia liquidata in regime internazionale, derivante dalla trasformazione di un assegno ordinario di invalidità, sia di importo inferiore a quello di tale ultima prestazione in pagamento alla data della trasformazione stessa.

In tali casi, per analogia, dovrà essere applicato lo stesso criterio adottato nei confronti delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dall’1.2.1991, derivanti dalla trasformazione di un assegno di invalidità liquidato sulla base di un’anzianità contributiva inferiore all’anno, con decorrenza anteriore alla predetta data.

Secondo detto criterio, enunciato nel messaggio Inps n.17741 dell’8 maggio 1992, nel caso in cui per l’applicazione del comma 1 dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1990 n.407, l’importo della pensione di vecchiaia derivante da trasformazione di un assegno ordinario di invalidità sia inferiore a quello di tale ultima prestazione in pagamento alla data della trasformazione dovrà mettersi in pagamento, a titolo di pensione di vecchiaia, l’importo dell’assegno in godimento a tale data.

 

Trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia per i soggetti invalidi in misura almeno pari all’80% (circolare Inps n. 82 del 10.3.1994)

Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l’invalidità deve essere accertata sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 1 della legge n. 222/84, secondo cui si considera invalido l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

L’articolo 1, comma 10 della legge 222/84 dispone che al compimento dell’età stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei prescritti requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia.

Per gli assegni di invalidità da trasformare in pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, la trasformazione, come chiarito con circolare dell’Inps n. 50 del 23.2.1993, punto 9, viene effettuata al compimento dei nuovi limiti di età previsti dal decreto n.503, a condizione che gli interessati possano far valere i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti dall’articolo 2 dello stesso decreto legislativo e siano cessati dal rapporto di lavoro dipendente.

I titolari di assegno di invalidità che al compimento del 61 anno, se uomini, o del 56 anno, se donne, ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all’80 per cento di invalidità lavorativa, al fine di ottenere la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista dalla previgente normativa debbono presentare specifica domanda.

Ove gli uffici sanitari dell’Istituto accertino lo stato di invalidità dell’interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, si procederà alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge, ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, senza tener conto dell’elevazione dei limiti di età e della relativa finestra dei 12 mesi.

 

Trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia in una gestione diversa da quella dell’assegno di provenienza

Con il messaggio Inps n. 12389 dell’11.3.1993 è stato tra l’altro precisato che la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.

La formulazione generica della norma in esame, la quale si limita a disporre la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia al perfezionamento dei relativi requisiti, non può essere intesa nel senso che la trasformazione dell’assegno debba ritenersi operante esclusivamente nell’ambito della stessa gestione assicurativa.

Il predetto principio infatti deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.

Tale criterio è del resto rispondente alle finalità della norma di cui trattasi preordinata ad evitare la permanenza nell’ambito dei trattamenti di invalidità di prestazioni per le quali si siano realizzate le condizioni per il pensionamento di vecchiaia. Considerato peraltro che non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa, il criterio in questione troverà di norma applicazione su richiesta degli interessati.

Si ritiene opportuno precisare che i periodi di godimento dell’assegno di invalidità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi non sono utili ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, non operando in tale assicurazione, come è noto, il principio del cumulo dei contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

 

Trasformazione d’ufficio dell’assegno ordinario di invalidità (circolare Inps n. 60 del 15.5.2008, circolare Inps n. 53 del 16.3.2011, circolare Inps n. 35 del 14.3.2012)

Il comma 10, dell’articolo 1 della legge 222/84 stabilisce che “al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia”.

La disciplina introdotta dalla legge n. 122/2010 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia si applica nella predetta fattispecie.

In tale contesto, l’assegno ordinario di invalidità, ove ricorrano i requisiti sanitari, continuerà ad essere erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di accesso al pensionamento di vecchiaia.

Nell’ipotesi di assegno ordinario di invalidità soggetto a conferma, si precisa che il titolare, ancorché abbia compiuto l’età pensionabile, ha l’onere di presentare la domanda di conferma secondo le regole generali (circolare Inps n. 262 del 3.12.1984, punto 1.7) in attesa dell’apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.