Pensioni : per gli Ingegneri e gli Architetti nessuna sanzione civile

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 55 del 2024, analogamente a quanto già deciso per gli avvocati, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps, «sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».