Inps: accordo con il Giappone. NO totalizzazione dei periodi contributivi

L’Inps, con propria circolare n. 52 del 27.3.2024, comunica che a decorrere dal 1° aprile 2024 sono in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale firmato a Roma il 6 febbraio 2009, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, e l’Accordo amministrativo del 30 agosto 2023 e fornisce le istruzioni operative in materia di legislazione applicabile, distacchi e trasferibilità delle domande di prestazioni pensionistiche.

La convenzione regola, tra l’altro, i rapporti tra i due Paesi in materia di esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l’Italia, dall’INPS e dall’INAIL. La regola generale, fissata nella Convenzione, è che la titolarità di una prestazione ed il diritto a riceverne il pagamento vengono garantiti anche al beneficiario che sia residente in Giappone. E viceversa.

Quindi, sono esportabili tutte le pensioni, dirette ed indirette, anche di invalidità maturate sia nella gestione privata che nella gestione pubblica oltre che le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’Inail. E’ esportabile pure l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale in quanto previste dalla normativa italiana di riferimento.

Sono, invece, inesportabili  le prestazioni non contributive finanziate completamente o parzialmente dalla fiscalità generale (es. l’assegno sociale, la pensione sociale e le prestazioni di invalidità civile).

Inoltre è da segnalare che la Convenzione non prevede il diritto alla totalizzazione dei periodi maturati ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione.

Ciò significa che il lavoratore giapponese che abbia lavorato in Italia non acquisirà il diritto a pensione italiana in assenza del raggiungimento di un diritto autonomo nel nostro regime previdenziale (es. 67 anni e 20 anni di contributi).

Si ricorda che, resta applicabile l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189 secondo cui, in caso di rimpatrio, l’extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione.

L’Accordo regola anche le modalità di presentazione delle domande di pensione. In particolare le domande di pensione presentate dai soggetti residenti in Italia a carico dell’assicurazione giapponese, devono essere presentate direttamente all’INPS utilizzando l’apposito formulario, allegato alla circolare ed al presente articolo, che a sua volta provvede all’inoltro della documentazione all’istituzione giapponese competente.

Le domande di pensione presentate dai soggetti residenti in Giappone a carico dell’assicurazione italiana devono presentare domanda, compilando il relativo formulario, alla competente istituzione giapponese che provvederà all’inoltro all’Inps (direzione provinciale di Perugia, competente alla trattazione delle domande dei soggetti residenti in Paesi esteri non convenzionati).

 

Allegato n. 1

Allegato n. 2

Allegato n. 3

Allegato n. 4

Allegato n. 5

Allegato n. 6

Allegato n. 7

Allegato n. 8