Inps: Pensione di Vecchiaia e Anticipata Contributiva. Le novità del 2024

L’Inps, con propria circolare n. 46 del 13.3.2024, fornisce le istruzioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della legge n. 213 del 2023, alle disposizioni di cui ai commi 7, 11 e 12 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, in materia di pensione di vecchiaia e pensione anticipata nel sistema contributivo.

 

PENSIONE di VECCHIAIA “CONTRIBUTIVA”

Facendo riferimento alla Legge di Bilancio 2024 – Legge n. 213 del 2023 – a partire dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).

Anche qui, è ovvio che per i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia con i 71 anni e 5 o più anni di contributi “effettivi”, senza contribuzione figurativa, da lavoro – Pensione di Vecchiaia “Contributiva Pura” – o con il computo in gestione separata, art. 3 DM 282/96, – meno di 18 anni accreditati al 31 dicembre 1995, almeno un contributo accreditato al 31 dicembre 1995, almeno un contributo accreditato presso la gestione separata, pari ad 1 mese ed  almeno 15 anni di contribuzione complessiva, di cui almeno 5 anni di contributivi “effettivi”, senza contribuzione figurativa, collocati dopo il 1.1.1996 – non devoro rispettare l’importo soglia della pensione maturata.

Resta fermo che per i lavoratori che entro il 31.12.2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data – ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale – conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

 

PENSIONE ANTICIPATA “CONTRIBUTIVA”

Sempre in base alla Legge di Bilancio 2024 – Legge n. 213 del 2023 – a partire dal 1° gennaio 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995.
L’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale è ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Importo soglia Valore
3 volte AS – 2024 1.603,23 euro
2,8 volte AS – 2024 1.496,35 euro
2,6 volte AS – 2024 1.389,46 euro

 

Si precisa che nei confronti delle lavoratrici madri continua a trovare applicazione l’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995, anche ai fini del raggiungimento del suindicato importo soglia.

Articolo 1 comma 40 lettera c) L. 335/95

c) a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all’allegata tabella A, relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli 

 

Requisito contributivo

Sempre a partire dal 1° gennaio 2024 il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva – (senza la contribuzione figurativa) -di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, deve essere adeguato alla speranza di vita (è sottinteso che anche il requisito dei 64 anni di età anagrafica sarà adeguato alla speranza di vita).

Si ricorda che per effetto del decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, ha previsto che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono
incrementati, fino al 31.12.2026.

 

Importo “massimo” erogabile

La legge Finanziaria del 2024 ha previsto che la pensione “anticipata” contributiva è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (2.993,05 euro, in base al
valore provvisorio del trattamento minimo previsto per l’anno 2024).

Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata “contributiva” risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.

Si precisa che, la previsione dell’importo massimo da porre in pagamento si applica alle pensioni con decorrenza dal 2 gennaio 2024, se liquidate a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o dal 1° febbraio 2024, se liquidate a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, – fino al 31.12.2026, 67 anni di età anagrafica- è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

 

Finestra sulla decorrenza

Sempre la Legge n. 213 del 2023, ha previsto che, dal 1° gennaio 2024, il diritto alla prima decorrenza utile della pensione anticipata “contributiva” , si consegue trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 aprile 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° maggio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, nonché in regime di cumulo ai sensi del decreto legislativo n. 184 del 1997.
Per il personale del comparto Scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Le norme “variate”, di cui ai paragrafi precedenti riguardanti la pensione anticipata “contributiva”, si applicano anche alla pensione anticipata in computo in gestione separata, di cui all’art. 3 del DM 282/96.

 

Resta fermo che per i lavoratori che entro il 31.12.2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data – ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale – conseguono il diritto alla pensione anticipata in base alla predetta disciplina.