Inps: Bonus Assunzione Donne vittime di violenza – Prime istruzioni

L’Inps, con propria circolare n. 41 del 5.3.2024, comunica le prime indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo in base all’articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), che ha stabilito in favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.

In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza
che hanno usufruito del Reddito di libertà nell’anno 2023.

Quindi si tratta di un esonero al 100% dei contributi previdenziali, fino a un massimo di 8mila euro annui, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026. Dura 12 o 24 mesi a seconda della tipologia di contratto.

L’agevolazione si applica anche alle proroghe di un contratto a termine, oltre che alle trasformazioni a tempo indeterminato. Può essere sospesa solo durante il congedo obbligatorio di maternità, è compatibile con altri incentivi alle assunzioni che non prevedano esplicitamente il divieto di cumulo.

Spetta per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato, anche in part time o in somministrazione.

La durata della prestazione è così modulata:

  • assunzioni a tempo indeterminato: 24 mesi;
  • assunzioni a tempo determinato: 12 mesi (o per un periodo inferiore eventualmente corrispondente alla durata del rapporto di lavoro);
  • proroga contratto a termine: 12 mesi dalla data dell’assunzione;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine: 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

L’esonero è al 100%, fino a 8mila euro annui (quindi 666,66 euro mensili), per i periodi di lavoro iniziati o risolti nel corso del mese si calcolano 21,5 euro al giorno. Sono esclusi i contributi INAIL e altre parti speciali della contribuzione (fondi interprofessionali, fondo TFR).

La lavoratrice deve essere vittima di violenza, seguita dai centri regionale antiviolenza, e percepire il Reddito di Libertà, istituito dal dl 34/2020. Sono ammesse anche le donne che hanno terminato nel 2023 di utilizzare questa prestazione, mentre non possono accedere coloro che hanno fatto domanda ma non hanno ancora iniziato a incassare l’assegno. Il Reddito di Libertà è equiparato ad altre analoghe misure regionali o provinciali, per esempio l’assegno di autodeterminazione. Quindi una lavoratrice che non è titolare del Reddito di Libertà ma di un’analoga prestazione prevista dall’amministrazione di appartenenza ha diritto all’esonero contributivo.

Per quanto riguarda gli altri requisiti, la misura riguarda le donne senza figli o con figli minori, cittadine italiano o comunitarie oppure con permesso di soggiorno.

E’ compatibile anche con altre misure agevolative che lo consentono, se esiste un residuo di contribuzione utilizzabile. Per esempio, non si può sommare all’esonero contributivo per le assunzioni di giovani previsto dalla legge 205/2017, perché questo incentivo non è cumulabile con altri esoneri, mentre è possibile utilizzarlo unitamente all’incentivo assunzioni lavoratori in congedo nelle aziende con meno di venti dipendenti, o al beneficio assunzioni disabili.

Infine, è cumulabile anche con agevolazioni sulla contribuzione a carico della lavoratrice, come ad esempio quella introdotta sempre dalla manovra 2024 per le madri con figli fino a 18 anni.