Inps: Assegno di Inclusione (ADI) – Descrizione dello stato di domanda

L’Inps, con proprio messaggio n. 684 del 14.2.2024, illustra le varie casistiche relative allo stato della domanda per l’Assegno di Inclusione.

Il caso più semplice è quello in cui la domanda è accolta: l’importo spettante sarà caricato sulla Carta di Inclusione, eventualmente distribuita a ciascuno dei componenti adulti del nucleo con responsabilità genitoriale o inseriti nella scala di equivalenza. Può essere ritirata presso gli Uffici Postali anche senza aver ricevuto l’SMS di avviso.

Per le domande respinte è indicato online il motivo della reiezione e, dal 27 febbraio sarà pubblicato anche il dettaglio delle singole causali di rigetto della domanda.

In caso di domanda respinta si può presentare istanza di riesame motivata, alla sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito. Si può anche presentare ricorso giudiziario.

Quando le domande hanno bisogno di ulteriori controlli  potrebbero risultare in evidenza se l’ISEE presenta omissioni e/o difformità rispetto ai dati del Fisco su:

  •  patrimonio mobiliare dichiarato nel Quadro FC2 sez. I e II;
  •  reddito dichiarato nel Quadro FC8 sez. II della DSU (se nel nucleo ci sono componenti che non presentano dichiarazione dei redditi).

In questi casi, si riceve dall’INPS una comunicazione con la richiesta (da soddisfare entro 60 giorni) di:

  • presentare alla sede di competenza la documentazione che dimostra i dati della DSU;
  • presentare alla sede di competenza una nuova DSU con le informazioni mancanti  o corrette;
  •  rettifica della DSU con effetto retroattivo, ma solo per errori del CAF (il quale dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale da rettificare), con tale opzione attiva sono per gli intermediari.

Trascorsi i 60 giorni senza le azioni richieste, la domanda viene respinta.

La domanda risulta in sospensione se il nucleo familiare dichiarato in DSU è difforme da quello in Anagrafe: vuol dire che serve all’INPS più tempo per verificare l’effettiva correttezza di tali discordanze (ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 159 del 2013 e dell’art. 2 comma 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).

All’esito delle verifiche, l’operatore della sede INPS competente potrà sbloccare la domanda oppure rigettarla. Se però entro 60 giorni non viene operata nessuna delle due opzioni, le domande saranno automaticamente elaborate (per silenzio assenso).

Altri motivi di sospensione

  • verifica presso i Comuni per controlli anagrafici senza esito (con silenzio assenso dopo 60 giorni);
  • verifica delle attestazioni di svantaggio rilasciate da Comune e Servizi sanitari o di inserimento in programmi di cura e assistenza (con silenzio assenso dopo 60 giorni).

 

Allegato Tabella riepilogativa stati domanda ADI