Inps: NASpI – Tribunale di Pescara riconosce il diritto all’indennità anche per lavoro svolto all’estero

Importante successo dell’Ufficio Prov.le Enasc di Pescara e del suo staff Legale, nella persona dell’avv. Galliani Paolo del Foro di Pescara, per una causa intentata nei confronti dell’Inps, per il riconoscimento dell’indennità di NASpI per il periodo di lavoro svolto all’estero.

I FATTI

A dicembre del 2021 l’assistito Signor Giorgio (nome di fantasia) si recava presso il ns. Ufficio Enasc di Pescara, per inoltrare la domanda di NASpI, che veniva inviata all’Inps di Montesilvano (PE).

Il Signor Giorgio otteneva la liquidazione dell’indennità “soltanto” per 140 giorni, a partire dal 14.12.2021, in base ai soli contributi versati in Italia e non anche per il periodo che aveva lavorato in Slovenia.

Questo fatto veniva rappresentato dalla collega Responsabile dell’Ufficio Enasc di Pescara, Felicione Stefania, alla Sede Inps di Montesilvano(PE) con mail e quant’altro, ma la risposta ai vari solleciti era sempre la stessa: per il periodo di lavoro all’estero non spettava l’indennità di NASpI in Italia.

LA LEGGE

Con la circolare Inps n. 94 del 12/05/2015, l’Istituto Previdenziale, nel disciplinare la prestazione di disoccupazione NASpI, ha previsto che il lavoratore, per poter percepire la suddetta prestazione, oltre a versare in stato di disoccupazione, deve far valere almeno tredici settimane di contribuzione -contro la disoccupazione – nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (punto 2.2 lett. b della circolare).

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, l’Inps, al punto 2.2. lett. b della circolare, ha espressamente previsto che si considerano utili “… i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione …”.

Quanto alla durata della prestazione, al punto 2.5 della circolare, è espressamente previsto che “ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione come individuato secondi i criteri esposti al precedente paragrafo 2.2. b)”, tra cui, appunto, anche i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari, come nel caso in esame.

 

I DOCUMENTI

Orbene, il Signor Giorgio ha allegato, alla domanda di disoccupazione, la documentazione attestante il periodo di lavoro svolto in un Paese comunitario (modello U1), dalla quale si evince, altresì, che lo stesso soddisfaceva anche il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi (52 settimane).

Per cui, alla luce di quanto previsto nella circolare Inps n. 94/2015, l’Istituto Previdenziale nel calcolare la durata della prestazione di disoccupazione riconosciuta al Signor Giorgio avrebbe dovuto considerare, oltre al periodo di lavoro svolto in Italia, anche il periodo di lavoro dipendente svolto in Slovenia.

 

L’ITER

In data 8 giugno 2022 l’Enasc di Pescara presentava ricorso al Comitato Prov.le dell’Inps di Pescara, il quale, in data successiva, respingeva l’istanza senza tenere conto “minimamente” di quanto espresso dal ns. Ufficio e dalla stessa circolare richiamata.

Quindi la collega Felicione sottoponeva all’attenzione della Direzione Generale del Patronato Enasc l’accaduto, inoltrando tutta la documentazione della pratica, per la valutazione da parte del ns. Legale Naz.le, Avv. Azzone Andrea, il quale esprimeva “parere favorevole” all’inizio dell’iter legale contro l’Inps di Pescara.

L’avv. Galliani, legale dell’Enasc di Pescara, istruiva il relativo ricorso.

 

LA DEFINIZIONE

In data 8 febbraio 2024, il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 919/2023, accoglie il ricorso presentato dall’avv. Galliani, avendo accertato il diritto al riconoscimento della NASpI, ai fini del calcolo della durata della prestazione, anche per il periodo di lavoro dipendente svolto in Slovenia dal 30.11.2017 all’11.10.2020 con ricalcolo della prestazione già erogata dall’ente per solo 140 giorni, condanna l’Inps a corrispondere al ricorrente il beneficio richiesto per la durata complessiva di mesi 17 e giorno 5 pari a 669 giorni per il periodo dal 14.12.2021 al 25.10.2023, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l’Inps alle spese del giudizio.