Inps: Bonus per genitori separati o divorziati. Al via le domande

L’Inps, con proprio messaggio n. 614 del 9.2.2024, comunica che dal 12 febbraio 2024 e fino al 31 marzo 2024 si potrà presentare la domanda all’INPS per il Bonus genitori separati o divorziati, di importo massimo di 800 euro mensili e per un massimo di 12 mensilità.

Non occorre però affrettarsi in quanto, a differenza di quanto disposto per altri bonus, non si seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Il contributo spetta al genitore separato o divorziato in stato di bisogno che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), l’assegno di mantenimento dall’altro genitore, ex coniuge o ex convivente, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più nel dettaglio, il bonus spetta se l’inadempimento dell’altro genitore è dovuto a cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa verificatasi dall’8 marzo 2020 protrattasi per una durata minima di 90 giorni oppure a riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019. 

La misura è finanziata dal fondo per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022 (articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come sostituito dall’articolo 9-bis, comma 1, del decreto legge n. 146 del 21.10.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).

Il genitore beneficiario deve essere tenuto a provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, e deve trovarsi in stato di bisogno vale a dire deve aver percepito nell’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento un reddito inferiore o uguale a  € 8.174,00.

Deputato ad erogare il contributo è l’INPS in base ad apposita convenzione sottoscritta il 28 dicembre 2023, ma le verifiche di spettanza del diritto all’erogazione del Bonus sono in capo al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le effettuerà secondo i criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.8.2022.

La presentazione delle domande per il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, va effettuata utilizzando il servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

Le domande possono essere trasmesse dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024

Una volta presentata la domanda e conclusasi positivamente la fase istruttoria, l’INPS liquida il contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il contributo, non concesso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione e copre l’importo non versato dell’assegno di mantenimento fino a un importo massimo di 800 euro mensili per un massimo di 12 mensilità.

L’importo è determinato dal Dipartimento per le politiche della famiglia esclusivamente sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto, di cui sopra e considerando la disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari e fino a esaurimento delle risorse che ammontano a 10 milioni di euro.

 

Eventuali reclami e istanze di riesame in ordine alla concessione e alla misura della prestazione sono di competenza esclusiva del Dipartimento per le politiche della famiglia e devono essere presentate dagli interessati esclusivamente agli Uffici competenti dello stesso.

Per le controversie, il Dipartimento è l’unico soggetto titolare della legittimazione passiva.