Assegno di Maternità: l’assegno di maternità dei Comuni più alto per l’anno 2024

Lassegno mensile di maternità concesso dai Comuni per l’anno 2024, è stato elevato da € 383,46 a € 404,17 euro l’importo, se riconosciuto nella misura intera.

A renderlo noto è un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024.

Aumenta anche il valore limite dell’ISEE da considerare ai fini della concessione dell’assegno per l’anno 2024, che sale a €  20.221,13.

L’assegno di maternità è previsto dall’art. 74 del T.U maternità (D.lgs n. 151 del 26.3.2001).

Si tratta di una prestazione di natura assistenziale che tutela le donne non altrimenti beneficiarie di copertura previdenziale obbligatoria.

Più nel dettaglio, possono fruire della prestazione le donne che non beneficiano delle indennità di maternità accordate alle lavoratrici dipendenti per tutto il periodo del congedo di maternità (articolo 22 T.U maternità), alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto (articolo 66 T.U maternità) e alle libere professioniste per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa (articolo 70 del T.U. sulla maternità).

ATTENZIONE: Possono fruire della prestazione anche le lavoratrici che godono di copertura previdenziale obbligatoria della maternità se il trattamento della maternità a loro corrisposto risulti inferiore all’importo dell’assegno di maternità. In tale caso, le lavoratrici interessate possono chiedere ai Comuni l’erogazione dell’assegno di maternità per la quota differenziale.

L’assegno di maternità è riconosciuto alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie titolari di un valido titolo di soggiorno.

NOTA BENE: L’assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

  • in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica del padre e sia soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi;
  • in caso di decesso della madre del neonato.

L’assegno di maternità è concesso nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo purché il minore, regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato, non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

L’assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni e il suo importo  è rivalutato ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT (per l’anno 2024, è stato rivalutato del 5,4%),

La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Il Comune è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, che viene corrisposta in un’unica soluzione dall’INPS.

Quindi si ricorda che, l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a € 404,17 euro per 5 mensilità e, quindi, è pari a complessivi € 2.020,85.

L’assegno spetta a soggetti con un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato, pari, per il 2024, a € 20.221,13.

 

Si resta in attesa della relativa circolare “esplicativa” dell’Inps, di prossima pubblicazione.