Bonus “RENZI” : come cambia il “trattamento integrativo” nel 2024

L’agenzi delle Entrate, con propria circolare n. 2 del 6.2.2024, spiega le novità della riforma IRPEF, spiegando anche come cambia per il 2024 il trattamento integrativo fino a 100 euro in busta paga: si applica ancora ma con diverso metodo di calcolo, necessario a compensare gli effetti dell’accorpamento dei primi due scaglioni d’imposta.

Per i redditi fino a 15mila euro, l’ex Bonus Renzi spetta se l’imposta lorda dovuta è superiore alle detrazioni da lavoro spettanti (che per il 2024 sono aumentate a 1.955) diminuita di 75 euro in rapporto ai giorni di lavoro effettivi (così da tornare ad un valore di 1.880 euro di detrazione massima).

Inserendo nel calcolo delle spettanze la diminuzione, si ottiene l’applicazione standard del bonus: lo prende in misura piena chi ha un reddito da lavoro fino a 15mila euro, mentre fino a 28mila euro spetta in misura ridotta se le detrazioni (familiari a carico, lavoro dipendente, mutuo prima casa e lavori edilizi) non superano l’imposta lorda dovuta.

Il bonus in busta paga spetta ai soli dipendenti (non riguarda i pensionati). Il suo importo annuo complessivo è di massimo 1200 euro ripartito in 12 mensilità (100 euro mensili), spettante in misura piena per i contribuenti con capienza fiscale (sopra la no tax area) che non superano i 15mila euro di reddito; si riduce poi progressivamente  per i redditi fino a 28mila euro se le detrazioni superano l’imposta lorda (la differenza corrisponde al bonus).

La voce nel cedolino paga che lo riguarda è denominata “trattamento integrativo” Art.1, comma 1 DL 3/2020, (poi modificato dall’articolo 1, comma 3, della Legge di Bilancio 2022). Per il il solo 2024, il decreto 216/2023 modifica il requisito originario per farlo corrispondere a quello 2023 in coordinamento con i nuovi scaglioni IRPEF

L’impatto della riforma degli scaglioni IRPEF che avvantaggerebbe i redditi tra 15mila e 28mila euro, infatti, viene annullato da un diverso metodo di calcolo: di conseguenza, nel 2024 non cambia lo stipendio netto il busta paga con riferimento a questo bonus.

Con reddito fino a 15mila euro annui spetta un trattamento integrativo pari a 100 euro al mese esentasse (se le detrazioni da lavoro non superano l’imposta dovuta).

Con reddito fino a 28mila euro annui il trattamento è riconosciuto (in misura ridotta) a condizione che la somma delle detrazioni al 19% dell’IRPEF spettanti nell’anno d’imposta (spese mediche, interessi passivi del mutuo prima casa, ecc.) superino l’imposta lorda, con un importo del bonus pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda.

Per i redditi fino a 28mila euro, le detrazioni da considerare rispetto all’imposta dovuta sono le seguenti:

  •  articolo 12 comma 1 del TUIR: detrazioni per carichi di famiglia;
  •  articolo 13 comma 1: detrazioni lavoro dipendente,
  •  articolo 15, comma 1, lettera a: prestiti e mutui agrari,
  •  articolo 15, comma 1, lettera b: mutui acquisto prima casa,
  •  articolo 15, comma 1, lettera c: spese sanitarie,
  • articolo 15, comma 1-ter: mutuo costruzione prima casa,
  • articolo 16-bis: detrazioni per ristrutturazioni edilizie ed efficientamento energetico.

Per chi ha un reddito lordo fino a 15mila euro annui e detrazioni da lavoro inferiori all’imposta dovuta, il calcolo del trattamento integrativo IRPEF è pari a 1200 euro annui (erogati in busta paga ogni mese nella misura di 100 euro per ciascuna mensilità oppure conguagliati a fine anno nel 730).

Per il solo 2024, il trattamento può essere concesso quando l’imposta lorda – con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli indicati all’articolo 49 comma 2, lettera a), del Tuir) e assimilati – è superiore alla detrazione sui redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno e riferita alla sola detrazione indicata nel primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir e non anche a quelle del secondo e terzo periodo.

Per chi ha un reddito tra 15mila e 28mila euro ed avanza un credito al netto di tutte le detrazioni spettanti rispetto all’imposta lorda dovuta, il calcolo del trattamento è rapportato alla capienza fiscale rimasta ed è pari alla differenza tra detrazioni complessive spettanti e IRPEF lorda dovuta.

E poiché per il datore di lavoro è difficile conoscere tale informazione, in genere si rimanda la verifica al conguaglio di fine anno, con il calcolo che ricade in capo al sostituto d’imposta (o al CAF).

Per recuperare gli importi spettanti e non fruiti in busta paga, il trattamento integrativo può essere ricevuto a conguaglio a fine anno da parte del datore di lavoro oppure tramite dichiarazione dei redditi.

In pratica, nel momento in cui il CAF (per il 730 cartaceo) o l’Agenzia delle Entrate (per il 730 precompilato) effettuano il calcolo dell’imposta dovuta, verificheranno anche se è stato correttamente applicato durante l’anno il trattamento integrativo spettante in base al reddito e, se questo non è avvenuto (ossia se il datore di lavoro non lo ha già erogato in busta paga), allora si beneficerà dell’intero importo annuo (1200 euro) se spettante, in diminuzione delle imposte dovute. Esattamente come se fosse una detrazione IRPEF di quelle inserite nella dichiarazione dei redditi.

Il Bonus Renzi eventualmente fruito, deve essere indicato nel rigo C14 del quadro C. Chi presta l’assistenza fiscale deve ricalcolare l’importo del trattamento integrativo tenendo conto di tutti i redditi e le detrazioni, per poi indicarlo nel prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Al contrario, se dal conguaglio emerge che il bonus non spettava, scatta il recupero d’imposta. Per evitarlo, chi sa già di non averne diritto può effettuare la rinuncia al Bonus Irpef- Renzi (online sul sito INPS o noiPA oppure con una comunicazione al datore di lavoro).